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Roma, 21 dicembre
2017
Circolare n. 217/2017
Oggetto: Tributi – Definitive le disposizioni
del decreto fiscale di fine anno – Legge 4.12.2017, su G.U. n.284 del
5.12.2017.
Il
decreto legge fiscale collegato alla legge di bilancio è stato convertito in
via definitiva. Di seguito si riepilogano le principali disposizioni.
Rottamazione cartelle esattoriali (art.1) – Alla luce
delle modifiche introdotte al decreto possono aderire alla definizione
agevolata delle cartelle i contribuenti che hanno carichi affidati all’Agente
della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 settembre, 2017; per aderire
occorre presentare apposita domanda entro il 15 maggio 2018 (modello DA
2000/17). Si rammenta che la definizione agevolata consente di pagare le somme
dovute senza applicazione di sanzioni e interessi di mora; per le multe
stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni. Entro marzo
del prossimo anno l’Agenzia delle Entrate invierà ai contribuenti la
comunicazione con l’indicazione dei carichi dell’anno 2017 per i quali non
risulta ancora notificata la cartella. Per il pagamento è previsto un unico
versamento entro luglio 2018, ovvero la possibilità di rateizzare fino a un
massimo di 5 rate di pari importo con scadenza luglio, settembre, ottobre,
novembre 2018 e febbraio 2019. Per chi aveva già aderito alla rottamazione
agevolata prevista dal D.L. n.193/2016 (per i carichi fino al 2016), si
rammenta che il 7 dicembre è scaduto il termine per il versamento della rata di
novembre (nonché delle eventuali rate non versate a luglio e settembre). La
rata in scadenza ad aprile 2018 potrà essere versata entro il 31 luglio 2018,
mentre resta invariata la scadenza del 30 settembre 2018 per il versamento
dell’ultima rata.
Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (art. 1 ter) – Sono
state soppresse le sanzioni per l’errata trasmissione dei dati delle fatture
emesse e ricevute relative al primo semestre 2017 purché i dati esatti siano
trasmessi entro il 28 febbraio 2018. Inoltre sono state ridotte le informazioni
da fornire obbligatoriamente ed è stato previsto che i dati possano essere
trasmessi con cadenza semestrale; per le fatture inferiori a 300 euro
registrate cumulativamente viene consentito di trasmettere i dati del documento
riepilogativo. Le modalità di attuazione delle nuove disposizioni saranno
disciplinate con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate.
Calamità naturali (artt. 2 e 2-bis) –
Sono stati sospesi i termini per gli adempimenti degli obblighi tributari e
contributivi per i residenti nelle zone colpite da calamità naturali nel corso
del 2016 e 2017; inoltre sono state introdotte norme per facilitare la
ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici.
Estensione split payment (art. 3) – Il
meccanismo dello split payment è stato esteso a tutte le società controllate da
amministrazioni pubbliche; com’è noto, tale istituto vige per le prestazioni di
servizi e vendita di beni nei confronti delle P.A. le quali devono versare la
relativa Iva direttamente all’Erario anziché al fornitore.
Credito di imposta per campagne pubblicitarie (art.4) – Gli
investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica,
anche on line, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali il cui
valore superi almeno dell’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati
nell’anno precedente dà diritto ad un credito d’imposta pari al 75 per cento
della quota incrementale dell’investimento rispetto all’anno precedente (90 per
cento per PMI e start up). L’agevolazione spetta per gli investimenti
effettuati a partire dal 24 giugno 2017.
Aumento dell’aliquota Iva del 10 per cento (art. 5) –
L’aliquota IVA del 10 per cento passa all’11,14 per cento dal 2018 e al 12% a
decorrere dal 2019.
Voluntary disclosures (art.5-septies) – E’
stata prevista una nuova edizione della collaborazione volontaria per
l’emersione di redditi prodotti all’estero; è possibile regolarizzare le
attività depositate e le somme detenute su conti correnti e libretti di
risparmio all’estero, nonché, a determinate condizioni, i proventi derivanti
dalla vendita di immobili detenuti all’estero. La domanda di regolarizzazione
va trasmessa entro il 31 luglio 2018 con versamento di quanto dovuto (3 per
cento) entro il 30 settembre 2018. Con successivo provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite ulteriori disposizioni attuative.
Firma digitale (art.11-bis) – E’
stato previsto che tutti gli atti di natura fiscale possano essere sottoscritti
con firma digitale.
Trasparenza societaria (art. 13) – Al fine
di aumentare la trasparenza e salvaguardare il corretto funzionamento del
mercato sono stati introdotti adempimenti per garantire maggiori informazioni
nel caso di acquisto di partecipazioni qualificate in emittenti quotate.
Equo compenso (art.19-quartedecis)
– Sono state introdotte norme per avvocati e liberi professionisti che operano
nei confronti di imprese bancarie e assicurative, ovvero imprese di grande
dimensione; in particolare sono stati introdotti criteri affinché i
professionisti non siano soggetti a clausole vessatorie e possano ricevere un
equo compenso.
Daniela Dringoli |
Allegato uno |
Codirettore |
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
G.U. n. 284 del 5.12.2017
LEGGE 4
dicembre 2017, n. 172
Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148
Testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie."
Titolo
I
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Art. 1
Estensione della definizione agevolata
dei carichi
1. I termini per il
pagamento delle rate di cui
all'articolo 6,
comma 3, lettera a), del
decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,
n. 225,
sono fissati al 7 dicembre 2017 e il
termine per il
pagamento
della
rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6, comma
3,
del
decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018
e'
fissato nel mese di luglio 2018.
2. (Soppresso)
.
3. Al fine di consentire
alle Universita' degli studi
che hanno
aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto
previsto
dall'articolo 6 del
decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,
n. 125,
di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire
dei benefici
derivanti dalla suddetta
definizione agevolata, il
pagamento delle rate
in scadenza nel
mese di novembre
2017 e'
differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere,
pari a 8,3
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28
dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui
all'articolo
1, comma 207, della legge n. 208 del 2015, e'
incrementato di 8,3
milioni di euro nel 2018.
4.
Possono essere estinti,
secondo le disposizioni
di cui
all'articolo
6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di
seguito
denominato
« Decreto », per quanto non derogate da quelle
dei commi
da
5 a 10-ter del presente articolo, i
debiti relativi ai
carichi
affidati
agli agenti della riscossione:
a) dal 2000 al 2016:
1) che non siano stati oggetto di
dichiarazioni rese ai sensi del
comma
2 dell'articolo 6 del Decreto;
2) compresi in piani di dilazione
in essere alla
data del 24
ottobre
2016, per i quali il debitore non sia
stato ammesso alla
definizione agevolata,
in applicazione dell'alinea
del comma 8
dell'articolo
6 del Decreto, esclusivamente a
causa del mancato
tempestivo
pagamento di tutte le rate degli stessi piani
scadute al
31
dicembre 2016;
b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
5. Ai fini della definizione
di cui al
comma 4, il
debitore
manifesta
all'agente della riscossione la sua volonta' di avvalersene
rendendo,
entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le
modalita'
e in conformita' alla modulistica pubblicate
dallo stesso
agente
della riscossione nel proprio
sito internet entro
il 31
dicembre
2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di
cui
al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto.
6. Sulle somme dovute per la definizione
prevista dal comma 4 si
applicano,
a decorrere dal 1° agosto 2018,
gli interessi di cui
all'articolo
21, primo comma,
del decreto del
Presidente della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e il pagamento
delle stesse
somme,
salvo quanto previsto dal comma 8, puo' essere
effettuato in
un
numero massimo di cinque rate consecutive di
uguale importo, da
pagare,
rispettivamente, nei mesi di luglio 2018,
settembre 2018,
ottobre
2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
7. L'agente della riscossione:
a) relativamente ai carichi di cui al comma
4, lettera b),
del
presente
articolo, entro il 31 marzo 2018 invia
al debitore, con
posta
ordinaria, l'avviso previsto dal comma
3-ter dell'articolo 6
del
Decreto;
b) entro
il 30 giugno
2018 comunica al
debitore l'ammontare
complessivo
delle somme dovute ai fini della
definizione, nonche'
delle
relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di
esse.
8. In deroga a quanto previsto dai commi 6
e 7,
limitatamente ai
carichi
di cui al comma 4, lettera a), numero 2), compresi in
piani
di
dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non
risultano
pagate tutte le rate degli stessi
piani scadute al 31
dicembre
2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 1):
a) l'agente della riscossione comunica al
debitore:
1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle
rate scadute al 31
dicembre
2016 e non pagate;
2) entro il 30 settembre 2018, le
informazioni previste dal comma
7,
lettera b);
b) il debitore e' tenuto a pagare:
1) in unica soluzione, entro il 31 luglio
2018, l'importo ad esso
comunicato ai
sensi della lettera
a), numero 1).
Il mancato,
insufficiente o
tardivo pagamento di
tale importo determina
automaticamente
l'improcedibilita' dell'istanza;
2)
in due rate
consecutive di pari
ammontare, scadenti
rispettivamente
nei mesi di ottobre 2018 e novembre
2018, l'80 per
cento
delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
3) entro febbraio 2019, l'ultima rata
relativa al restante 20 per
cento
delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.
9. Ai fini della definizione agevolata
di cui al
comma 4 del
presente
articolo le disposizioni del comma 4-bis dell'articolo 6 del
Decreto
si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in
essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. A seguito della presentazione della
dichiarazione prevista dal
comma
5:
a) per i debiti relativi ai carichi di cui al
comma 4, lettere a),
numeri
1) e 2), e b), che ne sono oggetto e fino alla scadenza della
prima
o unica rata delle somme dovute per la definizione, e' sospeso
il
pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla
stessa
presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla
medesima
data;
b) sono sospesi i termini
di prescrizione e
decadenza per il
recupero
dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione e
si
producono gli effetti previsti dal
comma 5, secondo
periodo,
dell'articolo
6 del Decreto.
10-bis. In deroga alle disposizioni dell'alinea
dell'articolo 6,
comma
8, del Decreto, la facolta' di definizione dei carichi di cui
al
comma 4, lettera b), del presente articolo puo' essere esercitata
senza
che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in
essere.
10-ter.
Non si applicano
le disposizioni del
comma 13-ter
dell'articolo
6 del Decreto.
10-quater. Le disposizioni dei commi da
4 a
10-ter si applicano
anche alle
richieste di definizione
presentate ai sensi
delle
disposizioni
del presente articolo, vigenti alla data di
entrata in
vigore
del presente decreto.
10-quinquies. All'articolo 1, comma 684,
della legge 23
dicembre
2014,
n. 190, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: « Le
comunicazioni
di inesigibilita' relative alle quote
affidate agli
agenti
della riscossione dal 1° gennaio 2000
al 31 dicembre
2017,
anche
da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi
delle societa'
del Gruppo Equitalia
ovvero dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione,
sono presentate, per i ruoli consegnati
negli
anni
2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati
fino
al 31 dicembre 2015, per singole annualita' di consegna partendo
dalla
piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun
anno successivo
al
2021 ».
10-sexies. All'articolo 6, comma 12, del
Decreto, la parola: « 2019
»
e' sostituita dalla seguente: « 2020 ».
11. All'articolo 1,
comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
dicembre 2016,
n. 225, dopo le parole « 2 aprile 1958, n. 377 »
sono inserite le
seguenti: « , per l'armonizzazione della disciplina
previdenziale del
personale proveniente dal
gruppo Equitalia con
quella
dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei
principi e
dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n.
335. ».
Al comma 8 del citato articolo 1 del Decreto
e' aggiunto, in fine,
il
seguente periodo: « Per la tutela
dell'integrita' dei bilanci
pubblici e
delle entrate degli
enti territoriali, nonche'
nel
rispetto
delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 18
aprile 2016,
n. 50, le
funzioni e le
attivita' di supporto
propedeutiche
all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli
enti
locali e delle societa' da essi partecipate
sono affidate a
soggetti
iscritti all'albo previsto dall'articolo
53 del decreto
legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 ».
11-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23
dicembre
2014, n. 190, e' incrementato di 13 milioni
di euro per
l'anno
2018 e di 96 milioni di euro per l'anno
2019. Il Fondo
per
interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementato
di
25,1 milioni di euro per l'anno 2019.
11-ter. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a
10-sexies e 11-bis,
si
provvede, quanto a 13 milioni di euro
per l'anno 2018
e a 96
milioni
di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente utilizzo
delle maggiori
entrate e delle
minori spese derivanti
dall'applicazione
dei commi da 4 a 10-sexies del
presente articolo,
e,
quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,
mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio
triennale
2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di
riserva e
speciali
» della missione « Fondi da ripartire
» dello stato
di
previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno
2017,
allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo
al
medesimo Ministero.
11-quater. Con riferimento alle entrate, anche
tributarie, delle
regioni,
delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non
riscosse
a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai
sensi
del
testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle
entrate patrimoniali dello Stato, di cui al
regio decreto 14
aprile
1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti
stessi
e dai concessionari della riscossione di cui
all'articolo 53
del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, i medesimi
enti
territoriali
possono stabilire, entro sessanta giorni dalla
data di
entrata
in vigore della legge di conversione
del presente decreto,
con
le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione
dei
propri
atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione
delle
sanzioni relative alle predette entrate.
Alla definizione di
cui
al periodo precedente
si applicano le
disposizioni di cui
all'articolo
6-ter, ad esclusione del comma 1,
del Decreto. Sono
fatti
salvi gli effetti gia' prodotti dalla
eventuale definizione
agevolata
delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti
ai
sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
*****OMISSIS*****
Art. 1-ter
Disposizioni relative alla
trasmissione
dei dati delle fatture emesse e
ricevute
1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi
1 e 2-bis, del decreto
legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata
trasmissione dei
dati
delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma
3,
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dall'articolo 21
del decreto-legge
31 maggio 2010,
n. 78, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non
si applicano
relativamente
alle comunicazioni effettuate per il
primo semestre
2017,
a condizione che i dati esatti
siano trasmessi entro
il 28
febbraio
2018.
2. Con riferimento all'adempimento comunicativo
di cui all'articolo
21,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
a) e' in facolta' dei contribuenti
trasmettere i dati con cadenza
semestrale limitando
gli stessi alla
partita IVA dei
soggetti
coinvolti
nelle operazioni, o al codice fiscale per
i soggetti che
non
agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data
e al
numero della fattura,
alla base imponibile,
all'aliquota
applicata
e all'imposta nonche' alla tipologia
dell'operazione ai
fini
dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;
b) in luogo dei dati delle fatture emesse e
di quelle ricevute di
importo
inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai
sensi
dell'articolo
6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al
decreto del
Presidente
della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, e'
in facolta'
dei
contribuenti trasmettere i dati del
documento riepilogativo. I
dati
da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente
o
del
prestatore per il documento riepilogativo delle
fatture attive,
la
partita IVA del
cessionario o committente
per il documento
riepilogativo delle
fatture passive, la
data e il
numero del
documento
riepilogativo nonche' l'ammontare imponibile complessivo e
l'ammontare dell'imposta
complessiva distinti secondo
l'aliquota
applicata.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono esonerate
dalla
trasmissione dei
dati delle fatture
emesse nei confronti
dei
consumatori
finali.
4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti
passivi di cui
all'articolo
34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre
1972, n. 633,
situati nelle zone
montane di cui
all'articolo 9
del decreto del
Presidente della Repubblica
29
settembre
1973, n. 601.
5. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite
le modalita' di attuazione del presente articolo.
6. All'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 5 agosto 2015,
n.
127, le parole: « all'articolo 11, comma 1 » sono sostituite dalle
seguenti:
« all'articolo 11, comma 2-bis ».
Art. 2
Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e
contributivi e altri interventi nei territori colpiti da
calamita' naturali
1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 9
settembre 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel
territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di
Collesalvetti (provincia di Livorno) sono sospesi i termini dei
versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche'
dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017
ed il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto gia'
versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei
confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede
legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma
1.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute
che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso
di impossibilita' dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i
versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, e'
applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
3-bis. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 e' subordinata alla
richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilita' della casa di
abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli
uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti.
4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono
essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. I
soggetti di cui ai commi 1 e 2, che non hanno i requisiti richiesti
dal comma 3-bis, usufruiscono della sospensione dei termini relativi
agli adempimenti e versamenti tributari dal 9 settembre 2017 fino
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto ed effettuano gli adempimenti e i versamenti
tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017.
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e' incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2017. Agli
oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi
3-bis e 4.
4-ter. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 4, pari a complessivi
25 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 10 milioni
di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
dei bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero e, quanto a 15 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. (Soppresso).
5-bis. Il termine di scadenza della sospensione dei termini
relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 ottobre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017, e'
prorogato al 30 settembre 2018. La sospensione e' subordinata alla
richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di
inagibilita', in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello
studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia
delle entrate territorialmente competenti. Gli adempimenti e i
versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017
al 30 settembre 2018 sono effettuati in unica soluzione entro il 16
ottobre 2018. Le disposizioni contenute nel presente comma si
applicano, oltre che ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno,
anche al comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto gia'
versato.
5-ter. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola
Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi
il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia, purche' distrutti od oggetto
di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31
dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul
reddito delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di
imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresi',
esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata
scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva
ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque fino
all'anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo' dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o
l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato all'autorita'
comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto
di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate
territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri
e le modalita' per il rimborso ai comuni interessati del minor
gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.
6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno
2017 a carico dei comuni di cui ai commi 1 e 5-bis connessi alla
sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui ai
medesimi commi 1 e 5-bis, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 5,8 milioni di
euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto
del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Successivamente alla
ripresa dei versamenti dal 17 ottobre 2018, l'Agenzia delle
entrate-Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello
Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei
singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune
di cui ai commi 1 e 5-bis.
6-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5-bis e
5-ter, pari ad euro 2.550.000 per l'anno 2017, ad euro 110.000 per
l'anno 2018 e ad euro 60.000 per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6-ter. Per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni
di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia
colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, e' autorizzata la spesa di euro
20.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 per l'anno 2020, da
iscrivere in apposito fondo.
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a euro
20.000.000 per l'anno 2019 e a euro 10.000.000 per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
6-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti gli interventi e le modalita' di ripartizione del fondo di
cui al comma 6-ter per l'erogazione, la ripartizione, la
ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni
interessati.
6-sexies. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita'
produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, e'
concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per
gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni
di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia un
contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di
reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attivita' nei
sei mesi successivi agli eventi sismici stessi.
6-septies. La perdita di reddito di cui al comma 6-sexies e'
calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita
confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al 21 agosto
2017 con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni, ove
disponibili, precedenti il verificarsi degli eventi sismici,
escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario e
calcolata per lo stesso semestre dell'anno.
6-octies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi a
condizione che venga attestato da un esperto indipendente con perizia
giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi sismici
e la perdita di reddito.
6-novies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi nel
rispetto, per i diversi settori produttivi, del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE)
n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento
(UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014.
6-decies. I criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di
erogazione alle imprese e di calcolo dei contributi in conto capitale
di cui ai commi da 6-sexies a 6-novies sono stabiliti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
6-undecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da
6-sexies a 6-novies, pari a complessivi 10 milioni di euro per gli
anni 2018 e 2019, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno
2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni di euro per
l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: « Gli adempimenti e
i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente
articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione
di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un
massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di
maggio 2018.».
7-bis. L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori da
parte del beneficiario dei contributi, di cui agli articoli 6, comma
13, e 12, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, avviene a seguito dell'approvazione definitiva del progetto da
parte degli Uffici speciali per la ricostruzione.
8. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno
2018.
Art. 2-bis
Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori
misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli oneri
derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di
quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse
di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto».
2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di
supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i
procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando
la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo
svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei
titoli abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto finale per
il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione
all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente
e assicurando il necessario coordinamento con l'attivita' di
quest'ultimo »;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con apposito provvedimento del Presidente della Regione-vice
commissario puo' essere costituita presso l'Ufficio speciale per la
ricostruzione uno Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP)
unitario per tutti i Comuni coinvolti, che svolge le relative
funzioni limitatamente alle competenze attribuite all'Ufficio
speciale per la ricostruzione dal presente decreto ».
3. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: « definire i criteri in
base ai quali le Regioni » sono inserite le seguenti: « , su proposta
dei Comuni, »;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma
2, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei
contributi per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo
legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di
entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di euro
2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all'articolo 4, comma
3 ».
4. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori
asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche
in deroga all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, comunicano agli Uffici speciali per la
ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici
comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o
ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni
stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonche' dei
contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica,
ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista
abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori
e dell'impresa esecutrice, purche' le costruzioni non siano state
interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono
stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o
autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle
vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle
in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati,
entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori,
provvedono a presentare la documentazione che non sia stata gia'
allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o
ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e
dell'autorizzazione sismica »;
b) al primo periodo del comma 4, le parole: « 31 dicembre 2017 »
sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2018 »;
c) il secondo periodo del comma 4 e' sostituito dai seguenti: « Con
ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma
2, il Commissario straordinario puo' disporre il differimento del
termine previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque non
oltre il 31 luglio 2018. Il mancato rispetto dei termini e delle
modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della
domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini
previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo
per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto
interessato ».
5. I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi
professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 229 del 2016, abilitati all'esercizio della professione
relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito
dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda AeDES, di
cui all'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto, provvedono entro
la data del 31 marzo 2018 alla compilazione ed alla presentazione
della scheda AeDES, corredata della relativa perizia giurata e della
documentazione prevista dalle ordinanze commissariali adottate ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.
L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo o delle
modalita' di redazione e presentazione della scheda AeDES previste
dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, determina la
cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui
all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, il mancato riconoscimento
al professionista del compenso per l'attivita' svolta e
l'inammissibilita' della domanda di contributo prevista dall'articolo
8 del medesimo decreto-legge.
6. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis. (Interventi eseguiti per immediate esigenze
abitative). - 1. Per gli interventi di realizzazione di immobili in
assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24
agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai
proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su
immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di
cui all'articolo 1 del presente decreto, gli interessati possono
provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa acquisizione, anche in
deroga all'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, del parere di compatibilita' paesaggistica,
nonche' del nulla osta dell'Ente parco di cui all'articolo 13 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle leggi regionali, purche'
sussistano le seguenti condizioni:
a) il richiedente sia proprietario o suo parente entro il terzo
grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento su un
immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici di cui
all'articolo 1 del presente decreto;
b) il richiedente sia altresi' proprietario o suo parente entro il
terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento
sull'area su cui e' stato realizzato l'immobile in assenza di titolo
abilitativo;
c) l'area su cui e' stato realizzato l'immobile privo di titolo
ricada in uno dei Comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis e
risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico
comunale, del piano paesaggistico e del piano di assetto del parco,
se ricompresa all'interno del perimetro di un parco nazionale o
regionale, vigenti alla data dell'evento sismico;
d) la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di titolo
abilitativo non sia superiore a quella dell'immobile dichiarato
inagibile;
e) il richiedente abbia presentato, ovvero presenti contestualmente
alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
380 del 2001, domanda di accesso a contributo ai sensi dell'articolo
5 del presente decreto per la ricostruzione dell'immobile dichiarato
inagibile;
f) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unita' a
uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;
g) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente
e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze
anagrafiche o di un parente entro il terzo grado.
2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione sono allegati:
a) una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che
attesti la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) e d)
del comma 1 nonche' il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese
quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;
b) copia della scheda AeDES o della scheda FAST, di cui
all'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, attestante i danni
riportati dall'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, nonche'
della conseguente ordinanza di inagibilita';
c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante la
sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b), e), f) e g)
del comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine massimo di
novanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e gli interessati sono obbligati a rimuovere le
opere realizzate all'esito della concessione del contributo e una
volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o
danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell'assegnazione di
una Soluzione abitativa in emergenza (Sae). L'inosservanza
dell'obbligo di rimozione di cui al precedente periodo comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di
legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo
abilitativo.
4. Qualora l'immobile realizzato abbia le caratteristiche di
un'opera precaria e facilmente amovibile, ferme restando le residue
condizioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione del presente
articolo non e' richiesta la conformita' alle previsioni dello
strumento urbanistico comunale e del piano di assetto del parco.
5. In caso di valutazione negativa della compatibilita' urbanistica
degli interventi di cui al comma 1, ovvero qualora il giudizio di
compatibilita' paesaggistica sia negativo, si applicano le sanzioni
previste dalla legislazione vigente.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a
condizione che la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia presentata al Comune
territorialmente competente entro il 31 gennaio 2018. La
presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per
l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far
data dalla presentazione medesima, salvo che il richiedente attesti
che l'immobile non e' ancora utilizzabile a fini abitativi ».
7. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, le parole: « entro il termine di centocinquanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite
dalle seguenti: « entro il termine stabilito dal Commissario
straordinario con proprio provvedimento ».
8. L'articolo 13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Interventi su edifici gia' interessati da precedenti
eventi sismici). - 1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei
Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e gia'
danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora questi
siano stati gia' ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, ed i cui lavori di ripristino dell'agibilita'
sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni
determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto e' in
ogni caso richiesto ed erogato con le modalita' e le procedure di cui
al medesimo decreto-legge n. 39 del 2009.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno
determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto sia di
entita' inferiore rispetto al danno gia' riportato dall'immobile, il
contributo ulteriore e' richiesto ed erogato con le modalita' e le
procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Qualora il
nuovo danno sia di entita' prevalente rispetto a quello pregresso, le
istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite
e definite secondo le modalita' e le condizioni stabilite nel
presente decreto.
3. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sentiti gli
Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo
67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti
criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni
ulteriori, nonche' le modalita' e le procedure per l'accesso ai
contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2 del
presente articolo.
4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 ed al
primo periodo del comma 2 da parte dell'Ufficio speciale per la
ricostruzione di cui al comma 3 e' posta a carico della contabilita'
speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma
3, ed e' oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le
modalita' di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal
Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di
concerto con l'Ufficio speciale. Ai maggiori oneri derivanti
dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite
di euro 40 milioni per l'anno 2018, con le risorse di cui
all'articolo 4, comma 3.
5. Per le attivita' di sostegno al sistema produttivo e allo
sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti
si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente
titolo, secondo le modalita' ivi previste.
6. Per gli interventi non ancora finanziati su immobili danneggiati
o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria,
del 2009, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi
sismici di cui all'articolo 1, che determini un'inagibilita' indotta
di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumita', si
applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando
quelle gia' finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalita' e
le condizioni previste dal presente decreto».
9. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1, le parole: « pubblici o paritari »
sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezione di quelli paritari » e
le parole: « e degli immobili demaniali o di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di
interesse storicoartistico ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « ,
degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie
di proprieta' pubblica e degli immobili di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di
interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
ed utilizzati per le esigenze di culto »;
b) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che
a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a) »;
c) alla lettera a) del comma 2, le parole: «predisporre e approvare
un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle
urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti
urbanistici attuativi » sono sostituite dalle seguenti: « predisporre
e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli
interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi
sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza
di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili
a dolo o colpa degli operatori economici »;
d) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti
idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili
di instabilita' dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e
nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come
individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), con
priorita' per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati
ed infrastrutture »;
e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a),
b), c), d) e f) del comma 2 del presente articolo ovvero con apposito
provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il
Commissario straordinario puo' individuare, con specifica
motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono
un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente
periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma
1, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione
commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, ed entro i limiti della
soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste
dal comma 3-bis del presente articolo»;
f) dopo il comma 3-sexies e' inserito il seguente:
«3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 11
per gli interventi di ricostruzione privata, al finanziamento degli
interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei
abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi
fenomeni di instabilita' dinamica in fase sismica che impediscono il
recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed
attivita' produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede
con le risorse di cui all'articolo 4»;
g) al comma 4-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
presente decreto»;
h) al comma 5, le parole: « Conferenza permanente » sono sostituite
dalle seguenti: « Conferenza permanente ovvero della Conferenza
regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 16, ».
10. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 si
applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei
programmi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, gia' approvati alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
11. L'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere
pubbliche e ai beni culturali). - 1. Per la riparazione, il
ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere
pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i
soggetti attuatori degli interventi sono:
a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli
Uffici speciali per la ricostruzione;
b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro
proprieta' di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14 e
di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma
1, il Presidente della Regione - vice commissario con apposito
provvedimento puo' delegare lo svolgimento di tutta l'attivita'
necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali
interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo
38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma
1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, la funzione di soggetto attuatore e' svolta dal
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo».
12. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai
soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 15, comma 1,
del presente decreto»;
b) al comma 4, le parole: « e per quelli attuati dalle Regioni ai
sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi
del medesimo articolo 15, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: «
per quelli attuati dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1,
lettere a) ed e), e comma 2 ».
13. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Centrale unica di committenza). - 1. Salvo quanto
previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15,
comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle
opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si
avvalgono di una centrale unica di committenza.
2. La centrale unica di committenza e' individuata:
a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite
numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9;
b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del
comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1
dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli
interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti
con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le
necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici
speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al
fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo
32.
4. Resta ferma la possibilita' per i soggetti attuatori di cui
all'articolo 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del medesimo
articolo 15, di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.A.
5. In deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali
di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono le
funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori,
servizi e forniture, afferenti gli interventi previsti al comma 1.
6. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere
all'effettuazione di tutta l'attivita' occorrente per la
realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14, i rapporti tra
i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati
da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di
remunerativita', con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma
1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le
risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Il
Commissario straordinario con proprio provvedimento ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, disciplina le modalita' di trasferimento in
favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie ».
14. All'articolo 32 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le modalita' e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al
comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Commissario
straordinario, i Presidenti delle Regioni - vice commissari e le
centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta ferma,
in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario
straordinario nei rapporti con l'Autorita' nazionale anticorruzione,
da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma
informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della
documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle
verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo
2, comma 2, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente
comma, nonche' le modalita' per il monitoraggio della ricostruzione
pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici
connessi alle attivita' di ricostruzione».
15. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 14 si provvede con le risorse di cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
16. All'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, le parole: « pubblica e » sono soppresse.
17. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: « Al
personale della struttura e' riconosciuto il trattamento economico
accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale
della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il
trattamento economico accessorio di provenienza risulti
complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta
comunque l'indennita' di amministrazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri. »;
b) al comma 3-bis:
1) all'alinea, dopo le parole: « trattamento economico » sono
inserite le seguenti: « fondamentale ed accessorio » e le parole: «
viene corrisposto secondo le seguenti modalita' » sono sostituite
dalle seguenti: « e' anticipato dalle amministrazioni di provenienza
e corrisposto secondo le seguenti modalita' »;
2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le
Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e
le universita' provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al
pagamento del trattamento economico fondamentale, nonche'
dell'indennita' di amministrazione. Qualora l'indennita' di
amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti
l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla
lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennita' di
amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario
straordinario»;
c) al comma 3-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
trattamento economico del personale dirigenziale di cui al presente
comma e' corrisposto secondo le modalita' indicate nelle lettere a),
b) e c) del comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al
rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni statali di
appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato
alla struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate entro
l'anno di competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione
dell'amministrazione di appartenenza »;
d) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il
Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento gli
esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 settembre 2016 »;
e) al comma 7, lettera b), le parole: « , nelle more della
definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione
integrativa decentrata, » sono soppresse, le parole: « fino al 30 per
cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 30 per cento » e le
parole: « fino al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: «
del 20 per cento »;
f) al comma 7, lettera c), le parole: « nelle more della
definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione
integrativa decentrata » sono soppresse;
g) al comma 7-bis, dopo le parole: « al comma 7 » sono inserite le
seguenti: « , lettere a), b) e c), »;
h) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con uno
o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono stabilite le modalita' di
liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle
amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis,
3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche ».
18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi
inseriti nei programmi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, con apposita ordinanza commissariale, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto,
sono disciplinate la costituzione del fondo previsto dall'articolo
113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
la ripartizione delle relative risorse. L'ordinanza di cui al
precedente periodo e' adottata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
19. In deroga alle previsioni dell'articolo 157, comma 3, del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
relativamente agli interventi di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le attivita' di progettazione,
direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivita' di supporto
possono essere affidate anche al personale assunto secondo le
modalita' previste dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229. Fermi restando le incompatibilita' e i divieti
previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al
precedente periodo puo' svolgere anche le funzioni di responsabile
unico del procedimento ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
20. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: « e non rinnovabili » sono soppresse
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contratti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo
possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal
comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per una
durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unita'
di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le
procedure di cui al comma 3 »;
b) al comma 3-quater e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
Con uno o piu' provvedimenti adottati secondo le modalita' previste
dal precedente periodo, e' disposta l'assegnazione delle risorse
finanziarie necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre
2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis ».
21. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 19, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2018 » ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Con riguardo alle attivita' economiche nonche' per i
soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione,
inagibile o distrutta, localizzate in una "zona rossa" istituita
mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24
agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente
disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al
medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, e' fissato al 31 dicembre 2020 ».
22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i beneficiari dei
mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione
dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri
aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito
internet, della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate,
indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il
termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della
facolta' di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario
finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, nelle
ipotesi previste dal primo periodo del citato comma 6 dell'articolo
14 del decreto-legge n. 244 del 2016, ovvero fino al 31 dicembre
2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma
6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del
finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il
termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del Governo
e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di
un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e
dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
23. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.
45, al quarto periodo, le parole: « con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico » sono
sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e
delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico ».
24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino
l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio
professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione
prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, come prorogato dall'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' differita alla
data del 31 maggio 2018. Non si fa luogo al rimborso o alla
restituzione delle somme gia' versate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
25. Le autorita' di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri
provvedimenti adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplinano
le modalita' di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi
delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma
24 nonche' del citato articolo 48 ed introducono agevolazioni, anche
di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del
2016, individuando anche le modalita' per la copertura delle
agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie,
facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
26. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,
le parole: « dalla fine del periodo di sospensione » sono sostituite
dalle seguenti: « dal 1° giugno 2018 ».
27. I Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, nel rispetto delle altre condizioni previste
dall'articolo 3-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88,
possono stipulare anche con altri Comuni appartenenti a Regioni
diverse convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a
convenzioni gia' in atto, anche se non posti in posizione di confine.
28. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, le parole: « diritti reali di garanzia », ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: « diritti reali di godimento ».
29. All'articolo 44, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, le parole: « per la durata di un anno » sono sostituite
dalle seguenti: « per la durata di due anni » ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e
2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4
dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono
aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96
ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ».
30. All'articolo 67-ter, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, le parole: « Dal 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « Dal 2023 ».
31. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino della
funzionalita' degli immobili adibiti ad uso scolastico e
universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli
interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati,
fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di
rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture le procedure di cui all'articolo 63,
commi 1 e 6, del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei
criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base del
progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti
nell'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater,
comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono
affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.
9-ter. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e
ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico e
universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si
avvalgono del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna o di uno degli enti iscritti
nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso l'Autorita'
nazionale anticorruzione.
9-quater. Agli interventi di cui al comma 9-bis si applica
l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalita' e
gli interventi oggetto delle verifiche di cui al precedente periodo
sono disciplinati mediante apposito accordo tra il presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori, il
citato Provveditorato per le opere pubbliche e gli enti iscritti
nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ».
32. Dal 1° maggio 2018, gli Uffici territoriali per la
ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del
23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la
ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno
2012 sono soppressi. E' altresi' soppresso il Comitato di Area
omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato
per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29
giugno 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici territoriali
per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del
Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione
Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012 sono trasferite all'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito
dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Il personale in servizio, alla data del 1° maggio 2018, presso gli
Uffici territoriali per la ricostruzione, assegnato alle aree
omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attivita' di competenza
dei soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione sotto la
direzione e il coordinamento esclusivi del titolare dell'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria
determinazione provvede anche alla sistemazione logistica del
suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio
2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assunto a
tempo determinato dai comuni, e' trasferito agli stessi comuni fino a
scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli
Uffici territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio
speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui
all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di
garantire lo svolgimento delle attivita' di competenza degli Uffici
territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualita' il
processo di soppressione di detti Uffici. L'Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere puo', tramite convenzioni con
comuni, aprire sportelli in una o piu' sedi degli Uffici territoriali
per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i
compiti gia' di competenza degli Uffici territoriali medesimi.
33. E' istituita una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli
esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, in cui confluisce l'elenco degli operatori
economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134. Alla sezione speciale si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni generali che regolano l'Anagrafe
antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La tenuta della sezione
speciale con i relativi adempimenti e' affidata alla Struttura di
missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229.
34. All'articolo 1, comma 492, lettera 0a), della legge 11 dicembre
2016, n. 232, dopo le parole: « individuati ai sensi » sono inserite
le seguenti: « dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
».
35. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse
umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unita', assegnata
a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al
medesimo articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino 31 dicembre
2020.
36. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in
servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato
all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese
sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila,
del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i
comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi
dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime
condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente
normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato
presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti
contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le
sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione
della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
37. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 35 e 36, quantificati nel limite di spesa di euro
2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i
titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma
3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli
anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme
stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di
servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma
437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.
38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attivita'
finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e
occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i
comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare,
alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, e successive
modificazioni, in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli
alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni
pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti
in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste dalla
normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del
contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti
dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla base delle
esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e
locali istituzionalmente preposte all'attivita' della ricostruzione,
nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di
euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualita', si
provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota
destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e
assistenza qualificata.
39. L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.
45, e' abrogato.
40. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2,
lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del piano di ricostruzione di
cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi dall'Aquila,
possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e
complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, ove i
suddetti interventi non siano stati gia' eseguiti, finalizzati alla
riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa
in sicurezza del territorio e delle cavita' danneggiate o rese
instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle
infrastrutture di servizi. Il programma di interventi e' predisposto
e adottato dai comuni entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, in
coerenza con i piani di ricostruzione approvati. Il programma di
interventi e' sottoposto alla verifica dell'Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruita'
tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di
programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate
alla ricostruzione. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei
comuni del cratere dispone, con propria determinazione, i criteri per
la valutazione della connessione e della complementarieta' agli
interventi di ricostruzione pubblica.
41. Gli assegnatari di alloggi di societa' cooperativa a proprieta'
indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, adibiti ad
abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, che hanno gia'
beneficiato del contributo per l'acquisto di abitazione equivalente
di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e
all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, sono tenuti a cedere al
comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del
complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico
dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua
qualita' di socio. Alla completa ricostruzione del complesso edilizio
la proprieta' della quota passa al comune.
42. Per i titolari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo
3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
amministrazioni presso cui gli stessi abbiano prestato la loro
attivita' possono bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il
piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la
garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della
relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in
misura non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso, al
suddetto personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti
requisiti:
a) risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile stipulato
ai sensi del citato articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso;
b) in forza di uno o piu' contratti stipulati ai sensi
dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
abbia prestato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni
continuativi di attivita' presso l'amministrazione che bandisce il
concorso.
43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni
dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed
interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa
normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato
dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'
cosi' ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi,
Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico,
Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla,
Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino,
Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San
Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.
I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualita' di Commissari
delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato
l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il
perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di
emergenza e della relativa normativa emergenziale.
44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuita'
delle procedure connesse all'attivita' di ricostruzione. Alle
conseguenti attivita' e alle relative spese si fa fronte con le
risorse previste a legislazione vigente.
*****OMISSIS*****
Art. 3
Estensione Split payment a tutte
le societa' controllate dalla P.A.
1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese
le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al
comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non
inferiore al 70 per cento;
a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dai Ministeri;
b) societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di
cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) societa' partecipate, per una percentuale complessiva del
capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche
di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b),
a) e b);
d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa
italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;
con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al
comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo di riferimento
per il mercato azionario. ».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione delle
norme di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal
1º gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali e' emessa
fattura a partire dalla medesima data.
Art. 4
Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari
e in materia di audiovisivo
1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, le parole: « alle imprese e ai lavoratori
autonomi » sono sostituite dalle seguenti: « alle imprese, ai
lavoratori autonomi e agli enti non commerciali » e dopo le parole: «
quotidiana e periodica » sono inserite le seguenti: « anche on line
»;
a) il primo, secondo e terzo periodo del comma 3 sono sostituiti
dai seguenti: « Per la concessione del credito di imposta di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l'anno
2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal
periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo
e' da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro
sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Le
risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo
sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella
contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di
bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo
delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198. »;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della
prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro,
a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei
ministri dello stanziamento relativo all'annualita' 2018, e'
destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente
sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana
e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno
2017 al 31 dicembre 2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1
per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari
effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione
nel corrispondente periodo dell'anno 2016.».
2. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2013, n. 112, la
lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) legge 12 novembre 2016,
n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"; » e la
lettera e) e' soppressa.
Art. 5
Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018
1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole « e' incrementata di 1,5 punti
percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali
a decorrere dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: «
e' incrementata di 1,14 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di
ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019»;
2) alla lettera c), le parole « 350 milioni di euro per l'anno 2019
e ciascuno degli anni successivi; » sono sostituite dalle seguenti: «
10 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno
degli anni successivi ».
*****OMISSIS*****
Art. 5-septies
Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione
di redditi prodotti all'estero
1. Le attivita' depositate e le somme detenute su conti correnti e
sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli
obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da soggetti fiscalmente residenti
in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero,
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o
che hanno prestato la propria attivita' lavorativa in via
continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi,
derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma
1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi
prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento del valore
delle attivita' e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di
imposte, sanzioni e interessi.
2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme ed
alle attivita' derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti
nello Stato estero di prestazione della propria attivita' lavorativa
in via continuativa.
3. L'istanza di regolarizzazione puo' essere trasmessa fino al 31
luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere
spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto
entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni. Il versamento puo' essere ripartito
in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il
pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30
settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di
regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto
in un'unica soluzione o dell'ultima rata.
4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al
30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attivita' oggetto
della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle
norme di cui ai commi precedenti.
6. Il presente articolo non si applica alle attivita' ed alle somme
gia' oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge 15
dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187.
Non si da' luogo al rimborso delle somme gia' versate.
*****OMISSIS*****
Art. 11-bis
Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa
1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo
il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
« 1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli
230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile possono essere
sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici
».
*****OMISSIS*****
Art. 13
Norme in materia di trasparenza societaria
1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 120:
1) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. In
occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati
pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per
cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106,
comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai
commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli
obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi
successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la
responsabilita' del dichiarante:
a) i modi di finanziamento dell'acquisizione;
b) se agisce solo o in concerto;
c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonche' se
intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare
un'influenza sulla gestione della societa' e, in tali casi, la
strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;
d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti
parasociali di cui e' parte;
e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi
amministrativi o di controllo dell'emittente.
La CONSOB puo' individuare con proprio regolamento i casi in cui
la suddetta dichiarazione non e' dovuta, tenendo conto delle
caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della
societa' di cui sono state acquistate le azioni.
La dichiarazione e' trasmessa alla societa' di cui sono state
acquistate le azioni e alla CONSOB, nonche' e' oggetto di
comunicazione al pubblico secondo le modalita' e i termini stabiliti
con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4,
lettere c) e d).
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel
termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione
intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze
oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere
senza ritardo indirizzata alla societa' e alla CONSOB e portata alla
conoscenza del pubblico secondo le medesime modalita'. La nuova
dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi citato
nel primo periodo del presente comma. »;
2) al comma 5, dopo le parole « le comunicazioni previste dal
comma 2 » sono aggiunte le seguenti: « o la dichiarazione prevista
dal comma 4-bis »;
b) all'articolo 193, comma 2, le parole « rispettivamente dagli
articoli 120, commi 2, 2-bis e 4 » sono sostituite dalle seguenti: «
rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis ».
1-bis. All'articolo 10, comma 7, della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, le parole: « e possono essere rinnovati per una sola volta »
sono sostituite dalle seguenti: « e possono essere rinnovati per due
volte ».
1-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB
dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui al comma
3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129,
sono adottate entro il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di
cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico
dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere, a
decorrere dal 1° dicembre 2018.
*****OMISSIS*****
Art. 19-quaterdecies
Introduzione dell'articolo
13-bis della legge 31 dicembre 2012,
n.
247, in materia di equo compenso per le prestazioni
professionali
degli avvocati
1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre
2012, n. 247,
e'
inserito
il seguente:
«Art. 13-bis. (Equo compenso
e clausole vessatorie).
- 1. Il
compenso
degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali
regolati
da convenzioni aventi ad oggetto lo
svolgimento, anche in
forma
associata o societaria, delle attivita' di cui all'articolo 2,
commi
5 e
6, primo periodo,
in favore di
imprese bancarie e
assicurative,
nonche' di imprese non rientranti nelle categorie delle
microimprese
o delle piccole o medie imprese, come
definite nella
raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e'
disciplinato dalle
disposizioni del presente
articolo, con
riferimento
ai casi
in cui le
convenzioni sono unilateralmente
predisposte
dalle predette imprese.
2. Ai fini del presente articolo, si considera
equo il compenso
determinato
nelle convenzioni di cui
al comma 1
quando risulta
proporzionato
alla quantita' e alla
qualita' del lavoro
svolto,
nonche'
al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale,
tenuto
conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto
del
Ministro della giustizia adottato ai
sensi dell'articolo 13,
comma
6.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si
presumono unilateralmente
predisposte
dalle imprese di cui
al medesimo comma
salva prova
contraria.
4. Ai fini del presente
articolo si considerano
vessatorie le
clausole contenute
nelle convenzioni di
cui al comma
1 che
determinano, anche
in ragione della
non equita' del
compenso
pattuito, un
significativo squilibrio contrattuale a
carico
dell'avvocato.
5. In particolare si considerano vessatorie,
salvo che siano state
oggetto
di specifica trattativa e
approvazione, le clausole
che
consistono:
a)
nella riserva al
cliente della facolta'
di modificare
unilateralmente
le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al cliente della
facolta' di rifiutare
la
stipulazione in
forma scritta degli
elementi essenziali del
contratto;
c)
nell'attribuzione al cliente
della facolta' di
pretendere
prestazioni aggiuntive
che l'avvocato deve
eseguire a titolo
gratuito;
d) nell'anticipazione delle
spese della controversia
a carico
dell'avvocato;
e) nella previsione di
clausole che impongono
all'avvocato la
rinuncia al
rimborso delle spese
direttamente connesse alla
prestazione
dell'attivita' professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di
pagamento superiori a
sessanta
giorni
dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o
di
una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di
liquidazione delle spese di
lite
in favore del cliente, all'avvocato
sia riconosciuto solo
il
minore
importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le
spese
liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o
recuperate
dalla parte;
h)
nella previsione che,
in ipotesi di
nuova convenzione
sostitutiva di
altra precedentemente stipulata
con il medesimo
cliente,
la nuova disciplina sui compensi si
applichi, se comporta
compensi
inferiori a quelli previsti nella precedente
convenzione,
anche
agli incarichi pendenti o,
comunque, non ancora
definiti o
fatturati;
i) nella previsione che il compenso pattuito
per l'assistenza e la
consulenza in
materia contrattuale spetti
soltanto in caso
di
sottoscrizione
del contratto.
6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a)
e c), si
considerano
vessatorie anche
qualora siano state
oggetto di trattativa
e
approvazione.
7.
Non costituiscono prova
della specifica trattativa
ed
approvazione
di cui al comma 5
le dichiarazioni contenute
nelle
convenzioni
che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle
trattative
senza specifica indicazione delle modalita' con
le quali
le
medesime sono state svolte.
8. Le clausole considerate vessatorie ai
sensi dei commi 4, 5 e 6
sono
nulle, mentre il contratto rimane
valido per il
resto. La
nullita'
opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.
9. L'azione diretta alla dichiarazione della
nullita' di una o piu'
clausole
delle convenzioni di cui al comma 1 e' proposta, a pena
di
decadenza,
entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle
convenzioni
medesime.
10. Il
giudice, accertate la non equita'
del compenso e la
vessatorieta'
di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente
articolo,
dichiara la nullita' della clausola e determina il compenso
dell'avvocato
tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di
cui
al decreto del
Ministro della giustizia
adottato ai sensi
dell'articolo
13, comma 6.
11. Per quanto non previsto dal presente
articolo, alle convenzioni
di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile ».
2. Le disposizioni di
cui all'articolo 13-bis
della legge 31
dicembre
2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
si
applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai
professionisti
di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio
2017, n.
81,
anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di
cui
al comma 10 del predetto
articolo 13-bis sono
definiti dai
decreti ministeriali
adottati ai sensi
dell'articolo 9 del
decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni,
dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. La pubblica amministrazione, in
attuazione dei principi
di
trasparenza,
buon andamento ed efficacia delle
proprie attivita',
garantisce il
principio dell'equo compenso
in relazione alle
prestazioni rese
dai professionisti in
esecuzione di incarichi
conferiti dopo
la data di
entrata in vigore
della legge di
conversione
del presente decreto.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del
presente articolo non
devono
derivare nuovi o
maggiori oneri a
carico della finanza
pubblica.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO