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Roma, 21 dicembre 2017

 

Circolare n. 217/2017

 

Oggetto: Tributi – Definitive le disposizioni del decreto fiscale di fine anno – Legge 4.12.2017, su G.U. n.284 del 5.12.2017.

 

Il decreto legge fiscale collegato alla legge di bilancio è stato convertito in via definitiva. Di seguito si riepilogano le principali disposizioni.

 

Rottamazione cartelle esattoriali (art.1) – Alla luce delle modifiche introdotte al decreto possono aderire alla definizione agevolata delle cartelle i contribuenti che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 settembre, 2017; per aderire occorre presentare apposita domanda entro il 15 maggio 2018 (modello DA 2000/17). Si rammenta che la definizione agevolata consente di pagare le somme dovute senza applicazione di sanzioni e interessi di mora; per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni. Entro marzo del prossimo anno l’Agenzia delle Entrate invierà ai contribuenti la comunicazione con l’indicazione dei carichi dell’anno 2017 per i quali non risulta ancora notificata la cartella. Per il pagamento è previsto un unico versamento entro luglio 2018, ovvero la possibilità di rateizzare fino a un massimo di 5 rate di pari importo con scadenza luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. Per chi aveva già aderito alla rottamazione agevolata prevista dal D.L. n.193/2016 (per i carichi fino al 2016), si rammenta che il 7 dicembre è scaduto il termine per il versamento della rata di novembre (nonché delle eventuali rate non versate a luglio e settembre). La rata in scadenza ad aprile 2018 potrà essere versata entro il 31 luglio 2018, mentre resta invariata la scadenza del 30 settembre 2018 per il versamento dell’ultima rata.

 

Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (art. 1 ter) – Sono state soppresse le sanzioni per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017 purché i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018. Inoltre sono state ridotte le informazioni da fornire obbligatoriamente ed è stato previsto che i dati possano essere trasmessi con cadenza semestrale; per le fatture inferiori a 300 euro registrate cumulativamente viene consentito di trasmettere i dati del documento riepilogativo. Le modalità di attuazione delle nuove disposizioni saranno disciplinate con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

Calamità naturali (artt. 2 e 2-bis) – Sono stati sospesi i termini per gli adempimenti degli obblighi tributari e contributivi per i residenti nelle zone colpite da calamità naturali nel corso del 2016 e 2017; inoltre sono state introdotte norme per facilitare la ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici.

 

Estensione split payment (art. 3) – Il meccanismo dello split payment è stato esteso a tutte le società controllate da amministrazioni pubbliche; com’è noto, tale istituto vige per le prestazioni di servizi e vendita di beni nei confronti delle P.A. le quali devono versare la relativa Iva direttamente all’Erario anziché al fornitore.

 

Credito di imposta per campagne pubblicitarie (art.4) – Gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali il cui valore superi almeno dell’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente dà diritto ad un credito d’imposta pari al 75 per cento della quota incrementale dell’investimento rispetto all’anno precedente (90 per cento per PMI e start up). L’agevolazione spetta per gli investimenti effettuati a partire dal 24 giugno 2017.

 

Aumento dell’aliquota Iva del 10 per cento (art. 5) – L’aliquota IVA del 10 per cento passa all’11,14 per cento dal 2018 e al 12% a decorrere dal 2019.

 

Voluntary disclosures (art.5-septies) – E’ stata prevista una nuova edizione della collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero; è possibile regolarizzare le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all’estero, nonché, a determinate condizioni, i proventi derivanti dalla vendita di immobili detenuti all’estero. La domanda di regolarizzazione va trasmessa entro il 31 luglio 2018 con versamento di quanto dovuto (3 per cento) entro il 30 settembre 2018. Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite ulteriori disposizioni attuative.

 

Firma digitale (art.11-bis) – E’ stato previsto che tutti gli atti di natura fiscale possano essere sottoscritti con firma digitale.

 

Trasparenza societaria (art. 13) – Al fine di aumentare la trasparenza e salvaguardare il corretto funzionamento del mercato sono stati introdotti adempimenti per garantire maggiori informazioni nel caso di acquisto di partecipazioni qualificate in emittenti quotate.

 

Equo compenso (art.19-quartedecis) – Sono state introdotte norme per avvocati e liberi professionisti che operano nei confronti di imprese bancarie e assicurative, ovvero imprese di grande dimensione; in particolare sono stati introdotti criteri affinché i professionisti non siano soggetti a clausole vessatorie e possano ricevere un equo compenso.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Codirettore

D/d

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G.U. n. 284 del 5.12.2017

LEGGE 4 dicembre 2017, n. 172

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 

Testo  del  decreto-legge  16  ottobre  2017, n.  148, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172,  recante: "Disposizioni urgenti  in materia finanziaria  e  per  esigenze  indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione  del  reato  per  condotte  riparatorie."

 

 

                                Titolo I

                    DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

 

                                Art. 1

         Estensione della definizione agevolata dei carichi

  1. I termini per il pagamento delle rate  di  cui  all'articolo  6,

comma 3, lettera a), del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,

   sono fissati al 7 dicembre 2017 e  il  termine  per  il  pagamento

della rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6,  comma  3,

del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018

e' fissato nel mese di luglio 2018.    

  2.    (Soppresso)   .

  3. Al fine di consentire alle Universita'  degli  studi  che  hanno

aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto

dall'articolo  6  del  decreto-legge  22  ottobre   2016,   n.   193,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  125,

di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di  usufruire

dei benefici  derivanti  dalla  suddetta  definizione  agevolata,  il

pagamento delle rate  in  scadenza  nel  mese  di  novembre  2017  e'

differito al mese di novembre 2018. Al relativo  onere,  pari  a  8,3

milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante  corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge  28

dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo

1, comma 207, della legge n. 208 del 2015,  e'  incrementato  di  8,3

milioni di euro nel 2018.

     4. Possono  essere  estinti,  secondo  le  disposizioni  di  cui

all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,  di  seguito

denominato « Decreto », per quanto non derogate da quelle  dei  commi

da 5 a 10-ter del presente articolo, i  debiti  relativi  ai  carichi

affidati agli agenti della riscossione:

  a) dal 2000 al 2016:

  1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai  sensi  del

comma 2 dell'articolo 6 del Decreto;

  2) compresi in piani di  dilazione  in  essere  alla  data  del  24

ottobre 2016, per i quali il debitore  non  sia  stato  ammesso  alla

definizione  agevolata,  in  applicazione  dell'alinea  del  comma  8

dell'articolo 6 del  Decreto,  esclusivamente  a  causa  del  mancato

tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani  scadute  al

31 dicembre 2016;

  b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

  5. Ai fini della  definizione  di  cui  al  comma  4,  il  debitore

manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di avvalersene

rendendo, entro il 15 maggio 2018,  apposita  dichiarazione,  con  le

modalita' e in conformita' alla modulistica pubblicate  dallo  stesso

agente della riscossione  nel  proprio  sito  internet  entro  il  31

dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno  di

cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto.

  6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal  comma  4  si

applicano, a decorrere dal 1°  agosto  2018,  gli  interessi  di  cui

all'articolo 21,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e  il  pagamento  delle  stesse

somme, salvo quanto previsto dal comma 8, puo' essere  effettuato  in

un numero massimo di cinque rate consecutive di  uguale  importo,  da

pagare, rispettivamente, nei mesi di  luglio  2018,  settembre  2018,

ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

  7. L'agente della riscossione:

  a) relativamente ai carichi di cui al  comma  4,  lettera  b),  del

presente articolo, entro il 31 marzo  2018  invia  al  debitore,  con

posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma  3-ter  dell'articolo  6

del Decreto;

  b) entro  il  30  giugno  2018  comunica  al  debitore  l'ammontare

complessivo delle somme dovute ai  fini  della  definizione,  nonche'

delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna  di

esse.

  8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e  7,  limitatamente  ai

carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 2), compresi  in  piani

di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non

risultano pagate tutte le rate  degli  stessi  piani  scadute  al  31

dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 1):

  a) l'agente della riscossione comunica al debitore:

  1) entro il 30 giugno 2018, l'importo  delle  rate  scadute  al  31

dicembre 2016 e non pagate;

  2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste  dal  comma

7, lettera b);

  b) il debitore e' tenuto a pagare:

  1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo  ad  esso

comunicato  ai  sensi  della  lettera  a),  numero  1).  Il  mancato,

insufficiente  o  tardivo  pagamento  di   tale   importo   determina

automaticamente l'improcedibilita' dell'istanza;

  2)  in  due  rate   consecutive   di   pari   ammontare,   scadenti

rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre  2018,  l'80  per

cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;

  3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante  20  per

cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

  9. Ai fini della definizione  agevolata  di  cui  al  comma  4  del

presente articolo le disposizioni del comma 4-bis dell'articolo 6 del

Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione  in

essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista  dal

comma 5:

  a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere  a),

numeri 1) e 2), e b), che ne sono oggetto e fino alla scadenza  della

prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, e'  sospeso

il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla

stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla

medesima data;

  b) sono sospesi i  termini  di  prescrizione  e  decadenza  per  il

recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione  e

si producono gli effetti  previsti  dal  comma  5,  secondo  periodo,

dell'articolo 6 del Decreto.

  10-bis. In deroga alle disposizioni  dell'alinea  dell'articolo  6,

comma 8, del Decreto, la facolta' di definizione dei carichi  di  cui

al comma 4, lettera b), del presente articolo puo' essere  esercitata

senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in

essere.

  10-ter.  Non  si  applicano  le  disposizioni  del   comma   13-ter

dell'articolo 6 del Decreto.

  10-quater. Le disposizioni dei commi da 4  a  10-ter  si  applicano

anche  alle  richieste  di  definizione  presentate  ai  sensi  delle

disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di  entrata  in

vigore del presente decreto.

  10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della  legge  23  dicembre

2014, n. 190, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «  Le

comunicazioni di inesigibilita' relative  alle  quote  affidate  agli

agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000  al  31  dicembre  2017,

anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di  avvalersi

delle  societa'  del  Gruppo  Equitalia  ovvero  dell'Agenzia   delle

entrate-Riscossione, sono presentate, per i  ruoli  consegnati  negli

anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli  consegnati

fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita' di consegna partendo

dalla piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun  anno  successivo

al 2021 ».

  10-sexies. All'articolo 6, comma 12, del Decreto, la parola: « 2019

» e' sostituita dalla seguente: « 2020 ».    

  11. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016,

n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre  2016,

n. 225, dopo le parole « 2 aprile 1958, n. 377  »  sono  inserite  le

seguenti: « , per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del

personale   proveniente   dal    gruppo    Equitalia    con    quella

dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base  dei  principi  e

dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.  ».

   Al comma 8 del citato articolo 1 del Decreto e' aggiunto, in fine,

il seguente periodo: « Per  la  tutela  dell'integrita'  dei  bilanci

pubblici  e  delle  entrate  degli  enti  territoriali,  nonche'  nel

rispetto delle disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo  18

aprile  2016,  n.  50,  le  funzioni  e  le  attivita'  di   supporto

propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli

enti locali e delle societa' da  essi  partecipate  sono  affidate  a

soggetti iscritti all'albo  previsto  dall'articolo  53  del  decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».

  11-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della  legge  23

dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di  13  milioni  di  euro  per

l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per l'anno  2019.  Il  Fondo  per

interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'  incrementato

di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019.

  11-ter. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 10-sexies  e  11-bis,

si provvede, quanto a 13 milioni di euro  per  l'anno  2018  e  a  96

milioni di euro per l'anno  2019,  mediante  corrispondente  utilizzo

delle   maggiori   entrate   e   delle   minori    spese    derivanti

dall'applicazione dei commi da 4 a 10-sexies del  presente  articolo,

e, quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,

mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento

del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio

triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di  riserva  e

speciali » della missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al medesimo Ministero.

  11-quater. Con riferimento alle entrate,  anche  tributarie,  delle

regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non

riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale  ai  sensi

del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione

delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al  regio  decreto  14

aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli  enti

stessi e dai concessionari della riscossione di cui  all'articolo  53

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  i  medesimi  enti

territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,

con le forme previste dalla legislazione vigente per  l'adozione  dei

propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse,  l'esclusione

delle sanzioni relative alle predette entrate.  Alla  definizione  di

cui al  periodo  precedente  si  applicano  le  disposizioni  di  cui

all'articolo 6-ter, ad esclusione del  comma  1,  del  Decreto.  Sono

fatti salvi gli effetti gia'  prodotti  dalla  eventuale  definizione

agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti  enti

ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.    

 

                            *****OMISSIS*****

 

                               Art. 1-ter

               Disposizioni relative alla trasmissione

              dei dati delle fatture emesse e ricevute

  1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata  trasmissione  dei

dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma

3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dall'articolo  21

del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non  si  applicano

relativamente alle comunicazioni effettuate  per  il  primo  semestre

2017, a condizione che i dati esatti  siano  trasmessi  entro  il  28

febbraio 2018.

  2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo

21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

  a) e' in facolta' dei contribuenti trasmettere i dati  con  cadenza

semestrale  limitando  gli  stessi  alla  partita  IVA  dei  soggetti

coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per  i  soggetti  che

non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data

e  al  numero  della  fattura,  alla  base  imponibile,  all'aliquota

applicata e all'imposta nonche'  alla  tipologia  dell'operazione  ai

fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;

  b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle  ricevute  di

importo inferiore a 300 euro,  registrate  cumulativamente  ai  sensi

dell'articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al  decreto  del

Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, e'  in  facolta'

dei contribuenti trasmettere i dati del  documento  riepilogativo.  I

dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del  cedente  o

del prestatore per il documento riepilogativo delle  fatture  attive,

la partita  IVA  del  cessionario  o  committente  per  il  documento

riepilogativo  delle  fatture  passive,  la  data  e  il  numero  del

documento riepilogativo nonche' l'ammontare imponibile complessivo  e

l'ammontare  dell'imposta  complessiva  distinti  secondo  l'aliquota

applicata.

  3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  sono  esonerate  dalla

trasmissione  dei  dati  delle  fatture  emesse  nei  confronti   dei

consumatori finali.

  4. Sono esonerati dalla comunicazione i  soggetti  passivi  di  cui

all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica

26  ottobre  1972,  n.  633,  situati  nelle  zone  montane  di   cui

all'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 601.

  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono

stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.

  6. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto  2015,

n. 127, le parole: « all'articolo 11, comma 1 » sono sostituite dalle

seguenti: « all'articolo 11, comma 2-bis ».    

 

 

                              Art. 2 
Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari  e
  contributivi e    altri interventi      nei  territori  colpiti  da
  calamita' naturali 
  1. Nei confronti  delle  persone  fisiche,  che  alla  data  del  9
settembre 2017, avevano la residenza ovvero  la  sede  operativa  nel
territorio  dei  comuni  di  Livorno,  Rosignano   Marittimo   e   di
Collesalvetti (provincia di  Livorno)  sono  sospesi  i  termini  dei
versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,  nonche'
dagli atti previsti dall'articolo  29  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9  settembre  2017
ed il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso  di  quanto  gia'
versato. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  altresi',  nei
confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede
legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al  comma
1. 
  3. La sospensione di cui al comma 1 non si  applica  alle  ritenute
che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In  caso
di impossibilita' dei sostituti ad effettuare  gli  adempimenti  e  i
versamenti  delle  predette  ritenute  nei   termini   previsti,   e'
applicabile  l'articolo  6,  comma  5,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472. 
     3-bis. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 e' subordinata  alla
richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilita' della casa  di
abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai  sensi  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa  richiesta  agli
uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti. 
  4. Gli adempimenti e i versamenti  oggetto  di  sospensione  devono
essere effettuati in unica soluzione entro  il  16  ottobre  2018.  I
soggetti di cui ai commi 1 e 2, che non hanno i  requisiti  richiesti
dal comma 3-bis, usufruiscono della sospensione dei termini  relativi
agli adempimenti e versamenti tributari dal  9  settembre  2017  fino
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto  ed  effettuano  gli  adempimenti  e  i  versamenti
tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017. 
  4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e' incrementato di 25 milioni di euro per l'anno  2017.  Agli
oneri   derivanti   dal   presente   comma   si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate  derivanti  dai  commi
3-bis e 4. 
  4-ter. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 4, pari a complessivi
25 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 10  milioni
di euro, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
dei bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma  «  Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire  »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2017, allo  scopo  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
medesimo  Ministero  e,  quanto  a  15  milioni  di  euro,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  5. (Soppresso). 
  5-bis.  Il  termine  di  scadenza  della  sospensione  dei  termini
relativi ai versamenti e  agli  adempimenti  tributari  previsto  dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20  ottobre  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27  ottobre  2017,  e'
prorogato al 30 settembre 2018. La sospensione  e'  subordinata  alla
richiesta del contribuente che contenga  anche  la  dichiarazione  di
inagibilita', in tutto o in parte, della casa  di  abitazione,  dello
studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,
con trasmissione della  stessa  richiesta  agli  uffici  dell'Agenzia
delle  entrate  territorialmente  competenti.  Gli  adempimenti  e  i
versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto  2017
al 30 settembre 2018 sono effettuati in unica soluzione entro  il  16
ottobre  2018.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  comma  si
applicano, oltre che ai comuni di Casamicciola Terme e  Lacco  Ameno,
anche al comune di Forio. Non si procede al rimborso di  quanto  gia'
versato. 
  5-ter. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di  Casamicciola
Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi
il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia, purche' distrutti od  oggetto
di ordinanze sindacali di sgombero, comunque  adottate  entro  il  31
dicembre 2017, in quanto inagibili  totalmente  o  parzialmente,  non
concorrono  alla  formazione   del   reddito   imponibile   ai   fini
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta  sul
reddito  delle  societa',  fino  alla  definitiva   ricostruzione   e
agibilita' dei  fabbricati  medesimi  e  comunque  fino  all'anno  di
imposta 2018. I fabbricati di cui al primo  periodo  sono,  altresi',
esenti  dall'applicazione  dell'imposta  municipale  propria  di  cui
all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  a  decorrere  dalla  rata
scadente successivamente al  21  agosto  2017  fino  alla  definitiva
ricostruzione o agibilita' dei  fabbricati  stessi  e  comunque  fino
all'anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo'  dichiarare,  entro  il  28  febbraio  2018,  la  distruzione  o
l'inagibilita'  totale  o  parziale  del   fabbricato   all'autorita'
comunale, che nei successivi venti giorni trasmette  copia  dell'atto
di   verificazione    all'ufficio    dell'Agenzia    delle    entrate
territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno  e
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri
e le modalita' per  il  rimborso  ai  comuni  interessati  del  minor
gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo. 
  6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno
2017 a carico dei comuni di cui ai commi  1  e  5-bis  connessi  alla
sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari  di  cui  ai
medesimi commi 1 e 5-bis, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 5,8  milioni  di
euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con  decreto
del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali entro quaranta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto.  Successivamente  alla
ripresa  dei  versamenti  dal  17  ottobre  2018,   l'Agenzia   delle
entrate-Struttura di gestione versa all'entrata  del  bilancio  dello
Stato una quota dell'imposta  municipale  propria  di  spettanza  dei
singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di  ciascun  comune
di cui ai commi 1 e 5-bis. 
  6-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione  dei  commi  5-bis  e
5-ter, pari ad euro 2.550.000 per l'anno 2017, ad  euro  110.000  per
l'anno 2018 e ad euro 60.000 per l'anno 2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  6-ter. Per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni
di Casamicciola Terme, Forio  e  Lacco  Ameno  dell'isola  di  Ischia
colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, e' autorizzata la spesa di euro
20.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 per l'anno  2020,  da
iscrivere in apposito fondo. 
  6-quater. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  6-ter,  pari  a  euro
20.000.000 per l'anno 2019 e a euro 10.000.000 per  l'anno  2020,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma  «  Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire  »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2017, allo  scopo  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
medesimo Ministero. 
  6-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabiliti gli interventi e le modalita' di ripartizione del fondo  di
cui  al  comma  6-ter   per   l'erogazione,   la   ripartizione,   la
ricostruzione  e  la  ripresa  economica  nei  territori  dei  comuni
interessati. 
  6-sexies.  Al  fine  di  sostenere  la  ripresa   delle   attivita'
produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21  agosto  2017,  e'
concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di  euro  per
gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni
di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola  di  Ischia  un
contributo in conto capitale pari al 30 per cento  della  perdita  di
reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attivita'  nei
sei mesi successivi agli eventi sismici stessi. 
  6-septies. La perdita di  reddito  di  cui  al  comma  6-sexies  e'
calcolata  sulla  base  dei  dati  finanziari  dell'impresa   colpita
confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al  21  agosto
2017 con la media  dei  tre  anni  scelti  tra  i  cinque  anni,  ove
disponibili,  precedenti  il  verificarsi   degli   eventi   sismici,
escludendo  il  migliore  e  il  peggiore  risultato  finanziario   e
calcolata per lo stesso semestre dell'anno. 
  6-octies. I contributi di cui al comma  6-sexies  sono  concessi  a
condizione che venga attestato da un esperto indipendente con perizia
giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi  sismici
e la perdita di reddito. 
  6-novies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono  concessi  nel
rispetto, per i diversi settori produttivi, del regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento  (UE)
n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del  regolamento
(UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014. 
  6-decies. I criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di
erogazione alle imprese e di calcolo dei contributi in conto capitale
di cui ai commi da 6-sexies a 6-novies sono stabiliti con decreto del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  6-undecies. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi  da
6-sexies a 6-novies, pari a complessivi 10 milioni di  euro  per  gli
anni 2018 e 2019, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per  l'anno
2018,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma  «  Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire  »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2017, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a  5  milioni  di  euro  per
l'anno  2019,  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.    
  7. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: « Gli adempimenti e
i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei  premi
per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi  ai  sensi  del  presente
articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione
di sanzioni e interessi, anche  mediante  rateizzazione  fino  ad  un
massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere  dal  mese  di
maggio 2018.». 
     7-bis. L'indicazione  dell'impresa  affidataria  dei  lavori  da
parte del beneficiario dei contributi, di cui agli articoli 6,  comma
13, e 12, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, avviene a seguito dell'approvazione definitiva del  progetto  da
parte degli Uffici speciali per la ricostruzione.    
  8. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  430,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, e' ridotto di 100 milioni di euro  per  l'anno
2018. 
 
                               Art. 2-bis 
Modifiche al decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  e  ulteriori
  misure a favore  delle  popolazioni  dei  territori  delle  regioni
  Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati  dagli  eventi  sismici
  verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 
  1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «  Agli  oneri
derivanti dall'affidamento degli  incarichi  di  progettazione  e  di
quelli previsti dall'articolo 23, comma 11,  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse
di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto». 
  2. All'articolo 3  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di
supporto e gestione operativa a  servizio  dei  Comuni  anche  per  i
procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi.  Ferma  restando
la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo
svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  relativa  al  rilascio  dei
titoli abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto finale per
il rilascio del titolo abilitativo  edilizio,  dandone  comunicazione
all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente
e  assicurando  il  necessario  coordinamento  con   l'attivita'   di
quest'ultimo »; 
  b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Con apposito provvedimento del  Presidente  della  Regione-vice
commissario puo' essere costituita presso l'Ufficio speciale  per  la
ricostruzione uno Sportello unico per le attivita' produttive  (SUAP)
unitario per  tutti  i  Comuni  coinvolti,  che  svolge  le  relative
funzioni  limitatamente  alle   competenze   attribuite   all'Ufficio
speciale per la ricostruzione dal presente decreto ». 
  3. All'articolo 5  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: « definire i criteri  in
base ai quali le Regioni » sono inserite le seguenti: « , su proposta
dei Comuni, »; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2,  comma
2, sono definiti i criteri e le  modalita'  per  la  concessione  dei
contributi per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo
legittimamente eseguiti e conclusi in  data  anteriore  a  quella  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Agli  oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma si provvede, nel  limite  di  euro
2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all'articolo 4,  comma
3 ». 
  4. All'articolo 8  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. I soggetti interessati,  con  comunicazione  di  inizio  lavori
asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  anche
in deroga all'articolo 146 del codice di cui al  decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n.  42,  comunicano  agli  Uffici  speciali  per  la
ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici
comunali competenti, l'avvio dei  lavori  edilizi  di  riparazione  o
ripristino, da eseguire  comunque  nel  rispetto  delle  disposizioni
stabilite con  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  2,  nonche'  dei
contenuti generali della pianificazione territoriale  e  urbanistica,
ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione  del  progettista
abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei  lavori
e dell'impresa esecutrice, purche' le  costruzioni  non  siano  state
interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono
stati  emessi  i  relativi  ordini  di   demolizione,   allegando   o
autocertificando quanto necessario ad assicurare  il  rispetto  delle
vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a  quelle
in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti  interessati,
entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dall'inizio   dei   lavori,
provvedono a presentare la documentazione  che  non  sia  stata  gia'
allegata alla comunicazione di avvio  dei  lavori  di  riparazione  o
ripristino  e  che  sia   comunque   necessaria   per   il   rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio  e
dell'autorizzazione sismica »; 
  b) al primo periodo del comma 4, le parole: « 31  dicembre  2017  »
sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2018 »; 
  c) il secondo periodo del comma 4 e' sostituito dai seguenti: « Con
ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2,  comma
2, il Commissario straordinario puo'  disporre  il  differimento  del
termine previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque non
oltre il 31 luglio 2018. Il mancato  rispetto  dei  termini  e  delle
modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della
domanda di contributo e, nei soli casi di  inosservanza  dei  termini
previsti dai precedenti periodi, anche la  decadenza  dal  contributo
per l'autonoma  sistemazione  eventualmente  percepito  dal  soggetto
interessato ». 
  5.  I  tecnici  professionisti  iscritti  agli  ordini  e   collegi
professionali e nell'elenco  speciale  di  cui  all'articolo  34  del
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 229 del  2016,  abilitati  all'esercizio  della  professione
relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale  nell'ambito
dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda  AeDES,  di
cui all'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto,  provvedono  entro
la data del 31 marzo 2018 alla  compilazione  ed  alla  presentazione
della scheda AeDES, corredata della relativa perizia giurata e  della
documentazione prevista dalle  ordinanze  commissariali  adottate  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n.  189  del  2016,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  229   del   2016.
L'inosservanza del termine di  cui  al  precedente  periodo  o  delle
modalita' di redazione e presentazione della  scheda  AeDES  previste
dalle ordinanze commissariali  adottate  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma  2,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  n.   229   del   2016,   determina   la
cancellazione  del  professionista  dall'elenco   speciale   di   cui
all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del  2016,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, il mancato riconoscimento
al   professionista   del   compenso   per   l'attivita'   svolta   e
l'inammissibilita' della domanda di contributo prevista dall'articolo
8 del medesimo decreto-legge. 
  6. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e' inserito il seguente: 
  «Art.  8-bis.   (Interventi   eseguiti   per   immediate   esigenze
abitative). - 1. Per gli interventi di realizzazione di  immobili  in
assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24
agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai
proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su
immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi  sismici  di
cui all'articolo 1 del  presente  decreto,  gli  interessati  possono
provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
e-bis), del testo unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  previa  acquisizione,  anche  in
deroga all'articolo 167 del codice di cui al decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42,  del  parere  di  compatibilita'  paesaggistica,
nonche' del nulla osta dell'Ente parco di cui all'articolo  13  della
legge 6 dicembre 1991, n.  394,  ed  alle  leggi  regionali,  purche'
sussistano le seguenti condizioni: 
  a) il richiedente sia proprietario o suo  parente  entro  il  terzo
grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento  su  un
immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici  di  cui
all'articolo 1 del presente decreto; 
  b) il richiedente sia altresi' proprietario o suo parente entro  il
terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale  di  godimento
sull'area su cui e' stato realizzato l'immobile in assenza di  titolo
abilitativo; 
  c) l'area su cui e' stato realizzato  l'immobile  privo  di  titolo
ricada in uno dei Comuni individuati negli allegati 1, 2  e  2-bis  e
risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico
comunale, del piano paesaggistico e del piano di assetto  del  parco,
se ricompresa all'interno del  perimetro  di  un  parco  nazionale  o
regionale, vigenti alla data dell'evento sismico; 
  d) la volumetria dell'immobile  realizzato  in  assenza  di  titolo
abilitativo non  sia  superiore  a  quella  dell'immobile  dichiarato
inagibile; 
  e) il richiedente abbia presentato, ovvero presenti contestualmente
alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma  1,  lettera  e-bis),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.
380 del 2001, domanda di accesso a contributo ai sensi  dell'articolo
5 del presente decreto per la ricostruzione dell'immobile  dichiarato
inagibile; 
  f) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unita' a
uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune; 
  g) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del  richiedente
e del suo nucleo familiare convivente  sulla  base  delle  risultanze
anagrafiche o di un parente entro il terzo grado. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione sono allegati: 
  a) una perizia asseverata a  firma  di  un  tecnico  abilitato  che
attesti la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c)  e  d)
del comma 1 nonche' il rispetto delle  norme  vigenti,  ivi  comprese
quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica; 
  b)  copia  della  scheda  AeDES  o  della  scheda  FAST,   di   cui
all'allegato  1  all'ordinanza  del  Capo  del   Dipartimento   della
protezione civile n. 405 del 10 novembre  2016,  attestante  i  danni
riportati dall'edificio distrutto o danneggiato  dal  sisma,  nonche'
della conseguente ordinanza di inagibilita'; 
  c)  dichiarazione  sottoscritta  dal  richiedente   attestante   la
sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b), e), f) e  g)
del comma 1. 
  3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine massimo di
novanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  e-bis),  del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, e gli interessati sono obbligati a rimuovere  le
opere realizzate all'esito della concessione  del  contributo  e  una
volta ultimati i lavori di ricostruzione  dell'edificio  distrutto  o
danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente,  dell'assegnazione  di
una  Soluzione   abitativa   in   emergenza   (Sae).   L'inosservanza
dell'obbligo di rimozione  di  cui  al  precedente  periodo  comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni  di
legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario  titolo
abilitativo. 
  4.  Qualora  l'immobile  realizzato  abbia  le  caratteristiche  di
un'opera precaria e facilmente amovibile, ferme restando  le  residue
condizioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione del  presente
articolo non  e'  richiesta  la  conformita'  alle  previsioni  dello
strumento urbanistico comunale e del piano di assetto del parco. 
  5. In caso di valutazione negativa della compatibilita' urbanistica
degli interventi di cui al comma 1, ovvero  qualora  il  giudizio  di
compatibilita' paesaggistica sia negativo, si applicano  le  sanzioni
previste dalla legislazione vigente. 
  6. Le disposizioni di  cui  ai  precedenti  commi  si  applicano  a
condizione che la comunicazione  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,
lettera e-bis), del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  sia  presentata  al  Comune
territorialmente  competente   entro   il   31   gennaio   2018.   La
presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per
l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far
data dalla presentazione medesima, salvo che il  richiedente  attesti
che l'immobile non e' ancora utilizzabile a fini abitativi ». 
  7. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, le parole: « entro il termine  di  centocinquanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto  »  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «  entro  il  termine  stabilito  dal   Commissario
straordinario con proprio provvedimento ». 
  8. L'articolo 13  del  decreto  legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Interventi su  edifici  gia'  interessati  da  precedenti
eventi sismici). - 1. Per gli interventi sugli immobili  ubicati  nei
Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e  gia'
danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora  questi
siano stati gia' ammessi a contributo ai sensi del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, ed i cui  lavori  di  ripristino  dell'agibilita'
sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il contributo aggiuntivo  per  i  nuovi  danni
determinati dagli eventi sismici di cui al  presente  decreto  e'  in
ogni caso richiesto ed erogato con le modalita' e le procedure di cui
al medesimo decreto-legge n. 39 del 2009. 
  2. Fuori dei casi di  cui  al  comma  1,  qualora  il  nuovo  danno
determinato dagli eventi sismici di cui al presente  decreto  sia  di
entita' inferiore rispetto al danno gia' riportato dall'immobile,  il
contributo ulteriore e' richiesto ed erogato con le  modalita'  e  le
procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,  n.  77.  Qualora  il
nuovo danno sia di entita' prevalente rispetto a quello pregresso, le
istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite
e definite  secondo  le  modalita'  e  le  condizioni  stabilite  nel
presente decreto. 
  3. Con provvedimenti  adottati  dal  Commissario  straordinario  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del  presente  decreto,  sentiti  gli
Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo
67-ter del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  sono  stabiliti
criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei  danni
ulteriori, nonche' le modalita'  e  le  procedure  per  l'accesso  ai
contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del  comma  2  del
presente articolo. 
  4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1  ed  al
primo periodo del comma 2  da  parte  dell'Ufficio  speciale  per  la
ricostruzione di cui al comma 3 e' posta a carico della  contabilita'
speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo  4,  comma
3, ed e' oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione.  Le
modalita' di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal
Commissario straordinario ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  di
concerto  con  l'Ufficio  speciale.  Ai  maggiori   oneri   derivanti
dall'attuazione della presente disposizione si provvede,  nel  limite
di  euro  40  milioni  per  l'anno  2018,  con  le  risorse  di   cui
all'articolo 4, comma 3. 
  5. Per le attivita'  di  sostegno  al  sistema  produttivo  e  allo
sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi  precedenti
si applicano le disposizioni ricomprese  nel  capo  II  del  presente
titolo, secondo le modalita' ivi previste. 
  6. Per gli interventi non ancora finanziati su immobili danneggiati
o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998  e,  in  Umbria,
del 2009, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa  degli  eventi
sismici di cui all'articolo 1, che determini un'inagibilita'  indotta
di altri edifici ovvero pericolo  per  la  pubblica  incolumita',  si
applicano, nel limite delle  risorse  disponibili  anche  utilizzando
quelle gia' finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalita' e
le condizioni previste dal presente decreto». 
  9. All'articolo 14 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera a) del comma 1, le parole: « pubblici o paritari  »
sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezione di quelli paritari » e
le parole: « e degli immobili  demaniali  o  di  proprieta'  di  enti
ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,  formalmente  dichiarati  di
interesse storicoartistico ai sensi del codice dei beni  culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
e successive modificazioni » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  ,
degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie
di proprieta'  pubblica  e  degli  immobili  di  proprieta'  di  enti
ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,  formalmente  dichiarati  di
interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
ed utilizzati per le esigenze di culto »; 
  b) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
  «c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che
a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a) »; 
  c) alla lettera a) del comma 2, le parole: «predisporre e approvare
un piano delle opere pubbliche, comprensivo  degli  interventi  sulle
urbanizzazioni  dei  centri  o   nuclei   oggetto   degli   strumenti
urbanistici attuativi » sono sostituite dalle seguenti: « predisporre
e  approvare  un  piano  delle  opere  pubbliche,  comprensivo  degli
interventi sulle opere di  urbanizzazione  danneggiate  dagli  eventi
sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti  in  conseguenza
di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non  imputabili
a dolo o colpa degli operatori economici »; 
  d) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c) predisporre ed approvare un piano di  interventi  sui  dissesti
idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili
di instabilita' dinamica in fase  sismica  ricomprese  nei  centri  e
nuclei  interessati  dagli  strumenti  urbanistici   attuativi   come
individuate ai sensi dell'articolo  11,  comma  1,  lettera  c),  con
priorita' per dissesti che costituiscono pericolo per centri  abitati
ed infrastrutture »; 
  e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
  «3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a),
b), c), d) e f) del comma 2 del presente articolo ovvero con apposito
provvedimento  adottato  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,   il
Commissario   straordinario   puo'   individuare,    con    specifica
motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani,  che  rivestono
un'importanza essenziale ai fini della  ricostruzione  nei  territori
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto
2016. Per la realizzazione degli  interventi  di  cui  al  precedente
periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo  15,  comma
1,  possono   applicarsi,   fino   alla   scadenza   della   gestione
commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, ed entro i limiti della
soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le  procedure  previste
dal comma 3-bis del presente articolo»; 
  f) dopo il comma 3-sexies e' inserito il seguente: 
  «3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5  e  11
per gli interventi di ricostruzione privata, al  finanziamento  degli
interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e  nuclei
abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi
fenomeni di instabilita' dinamica in fase sismica che impediscono  il
recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione  ed
attivita' produttive gravemente danneggiati dal  sisma,  si  provvede
con le risorse di cui all'articolo 4»; 
  g) al comma 4-bis e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «
Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma  2-bis,  del
presente decreto»; 
  h) al comma 5, le parole: « Conferenza permanente » sono sostituite
dalle seguenti:  «  Conferenza  permanente  ovvero  della  Conferenza
regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 16, ». 
  10. Le disposizioni di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  9  si
applicano esclusivamente agli interventi  non  inseriti  in  uno  dei
programmi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, gia' approvati alla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  11. L'articolo 15  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 15 (Soggetti attuatori degli interventi relativi  alle  opere
pubbliche  e  ai  beni  culturali).  -  1.  Per  la  riparazione,  il
ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione  delle  opere
pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14,  comma  1,  i
soggetti attuatori degli interventi sono: 
  a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli
Uffici speciali per la ricostruzione; 
  b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
  c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  d) l'Agenzia del demanio; 
  e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro
proprieta' di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14 e
di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilevanza  europea  di  cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50. 
  2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a)  del  comma
1, il Presidente  della  Regione  -  vice  commissario  con  apposito
provvedimento puo'  delegare  lo  svolgimento  di  tutta  l'attivita'
necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali
interessati, anche in deroga alle previsioni contenute  nell'articolo
38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e)  del  comma
1, di importo superiore alla  soglia  di  rilevanza  europea  di  cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto  legislativo  18  aprile
2016, n.  50,  la  funzione  di  soggetto  attuatore  e'  svolta  dal
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo». 
  12. All'articolo 16 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
  «a-bis) approva, ai sensi dell'articolo 27 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai
soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 15, comma 1,
del presente decreto»; 
  b) al comma 4, le parole: « e per quelli attuati dalle  Regioni  ai
sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi
del medesimo articolo 15, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: «
per quelli attuati dai soggetti di  cui  all'articolo  15,  comma  1,
lettere a) ed e), e comma 2 ». 
  13. L'articolo 18  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 18  (Centrale  unica  di  committenza).  -  1.  Salvo  quanto
previsto al comma 3, i soggetti attuatori  di  cui  all'articolo  15,
comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle
opere pubbliche ed  ai  beni  culturali  di  propria  competenza,  si
avvalgono di una centrale unica di committenza. 
  2. La centrale unica di committenza e' individuata: 
  a) per i soggetti attuatori di cui alla  lettera  a)  del  comma  1
dell'articolo  15,  nei  soggetti  aggregatori   regionali   di   cui
all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in  deroga  al  limite
numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9; 
  b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b),  c)  e  d)  del
comma 1 dell'articolo 15,  nell'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. 
  3. I soggetti  attuatori  di  cui  alla  lettera  e)  del  comma  1
dell'articolo 15  provvedono  in  proprio  alla  realizzazione  degli
interventi sulla base di appositi protocolli di  intesa  sottoscritti
con  il  Commissario  straordinario,  nei  quali  sono  stabilite  le
necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli  Uffici
speciali per la ricostruzione territorialmente competenti,  anche  al
fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui  all'articolo
32. 
  4. Resta ferma la possibilita' per  i  soggetti  attuatori  di  cui
all'articolo 15, comma 1, lettera a),  e  al  comma  3  del  medesimo
articolo 15, di avvalersi, come centrale unica di committenza,  anche
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa S.p.A. 
  5.  In  deroga  alle  previsioni  contenute  nell'articolo  9   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti  aggregatori  regionali
di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono  le
funzioni di centrale unica di committenza  con  riguardo  ai  lavori,
servizi e forniture, afferenti gli interventi previsti al comma 1. 
  6. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere
all'effettuazione   di   tutta   l'attivita'   occorrente   per    la
realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14, i rapporti tra
i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati
da apposita convenzione. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente comma,  determinati,  sulla  base  di  appositi  criteri  di
remunerativita', con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma
1-bis, del decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con  le
risorse di cui all'articolo 4, comma  3,  del  presente  decreto.  Il
Commissario  straordinario  con  proprio   provvedimento   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, disciplina le modalita' di trasferimento in
favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie ». 
  14. All'articolo 32 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le modalita' e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al
comma  1  sono   disciplinati   con   accordi   tra   il   Presidente
dell'Autorita'    nazionale    anticorruzione,     il     Commissario
straordinario, i Presidenti delle Regioni  -  vice  commissari  e  le
centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18.  Resta  ferma,
in  ogni  caso,  la  funzione  di   coordinamento   del   Commissario
straordinario nei rapporti con l'Autorita' nazionale  anticorruzione,
da  attuare  anche  tramite  l'istituzione  di  un'unica  piattaforma
informatica per la gestione del flusso  delle  informazioni  e  della
documentazione  relativa  alle  procedure  di  gara  sottoposte  alle
verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui  all'articolo
2, comma 2, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente
comma, nonche' le modalita' per il monitoraggio  della  ricostruzione
pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui  all'articolo  13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici
connessi alle attivita' di ricostruzione». 
  15.  Agli   eventuali   oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
disposizioni di cui al comma 14 si provvede con  le  risorse  di  cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
  16. All'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, le parole: « pubblica e » sono soppresse. 
  17. All'articolo 50 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «  Al
personale della struttura e' riconosciuto  il  trattamento  economico
accessorio corrisposto al personale dirigenziale e  non  dirigenziale
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  nel  caso  in  cui  il
trattamento   economico    accessorio    di    provenienza    risulti
complessivamente inferiore.  Al  personale  non  dirigenziale  spetta
comunque  l'indennita'  di  amministrazione  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri. »; 
  b) al comma 3-bis: 
  1) all'alinea, dopo le  parole:  «  trattamento  economico  »  sono
inserite le seguenti: « fondamentale ed accessorio » e le  parole:  «
viene corrisposto secondo le seguenti  modalita'  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « e' anticipato dalle amministrazioni di  provenienza
e corrisposto secondo le seguenti modalita' »; 
  2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 
  «a) le amministrazioni statali  di  provenienza,  ivi  comprese  le
Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e
le universita' provvedono, con oneri a proprio carico  esclusivo,  al
pagamento   del   trattamento   economico    fondamentale,    nonche'
dell'indennita'   di   amministrazione.   Qualora   l'indennita'   di
amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il  personale
della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Commissario
straordinario  provvede  al  rimborso  delle  sole  somme   eccedenti
l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; 
  b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di  cui  alla
lettera a) il trattamento economico fondamentale  e  l'indennita'  di
amministrazione   sono   a   carico   esclusivo    del    Commissario
straordinario»; 
  c) al comma 3-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Il
trattamento economico del personale dirigenziale di cui  al  presente
comma e' corrisposto secondo le modalita' indicate nelle lettere  a),
b) e c) del comma 3-bis. Il  Commissario  straordinario  provvede  al
rimborso delle somme  anticipate  dalle  amministrazioni  statali  di
appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale  assegnato
alla struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate  entro
l'anno di competenza all'apposito capitolo dello stato di  previsione
dell'amministrazione di appartenenza »; 
  d) al comma 6 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «  Il
Commissario  straordinario  nomina  con  proprio  provvedimento   gli
esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 settembre 2016 »; 
  e) al comma 7,  lettera  b),  le  parole:  «  ,  nelle  more  della
definizione di  appositi  accordi  nell'ambito  della  contrattazione
integrativa decentrata, » sono soppresse, le parole: « fino al 30 per
cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 30 per  cento  »  e  le
parole: « fino al 20 per cento » sono sostituite  dalle  seguenti:  «
del 20 per cento »; 
  f)  al  comma  7,  lettera  c),  le  parole:  «  nelle  more  della
definizione di  appositi  accordi  nell'ambito  della  contrattazione
integrativa decentrata » sono soppresse; 
  g) al comma 7-bis, dopo le parole: « al comma 7 » sono inserite  le
seguenti: « , lettere a), b) e c), »; 
  h) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con  uno
o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi
dell'articolo  2,  comma  2,   sono   stabilite   le   modalita'   di
liquidazione,  di  rimborso  e  di   eventuale   anticipazione   alle
amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi  3-bis,
3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche ». 
  18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli  interventi
inseriti nei programmi di cui all'articolo 14  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, con apposita ordinanza commissariale, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 2, comma  2,  del  medesimo  decreto,
sono disciplinate la costituzione del  fondo  previsto  dall'articolo
113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
la  ripartizione  delle  relative  risorse.  L'ordinanza  di  cui  al
precedente periodo e' adottata entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  19. In deroga alle  previsioni  dell'articolo  157,  comma  3,  del
codice  di  cui  al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
relativamente  agli   interventi   di   cui   all'articolo   14   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le attivita' di  progettazione,
direzione  lavori,  direzione  dell'esecuzione,  coordinamento  della
sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza  in
fase di  esecuzione,  collaudo,  indagine  e  attivita'  di  supporto
possono  essere  affidate  anche  al  personale  assunto  secondo  le
modalita' previste dagli articoli 3 e  50-bis  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229. Fermi restando le incompatibilita' e i divieti
previsti  dalla  legislazione  vigente,  il  personale  di   cui   al
precedente periodo puo' svolgere anche le  funzioni  di  responsabile
unico del  procedimento  ai  sensi  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  20. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3-bis, le parole: « e non rinnovabili » sono  soppresse
ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «  I  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo
possono essere rinnovati, anche in  deroga  al  limite  previsto  dal
comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per una
durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente  alle  unita'
di personale  che  non  sia  stato  possibile  reclutare  secondo  le
procedure di cui al comma 3 »; 
  b) al comma 3-quater e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «
Con uno o piu' provvedimenti adottati secondo le  modalita'  previste
dal precedente periodo,  e'  disposta  l'assegnazione  delle  risorse
finanziarie necessarie per il rinnovo fino alla data del 31  dicembre
2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis ». 
  21. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30  dicembre  2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, le  parole:  «  31  dicembre  2017  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre 2018 » ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: « Con riguardo  alle  attivita'  economiche  nonche'  per  i
soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di  abitazione,
inagibile o distrutta, localizzate  in  una  "zona  rossa"  istituita
mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il  24
agosto  2016  e  la  data  di  entrata  in  vigore   della   presente
disposizione, il termine di  sospensione  dei  pagamenti  di  cui  al
medesimo articolo 48, comma  1,  lettera  g),  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, e' fissato al 31 dicembre 2020 ». 
  22.  Nei  casi  previsti  dal  comma   6   dell'articolo   14   del
decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i beneficiari dei
mutui  o  dei  finanziamenti  possono  optare  tra   la   sospensione
dell'intera rata e quella della  sola  quota  capitale,  senza  oneri
aggiuntivi per il mutuatario.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari,  almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel  proprio  sito
internet, della possibilita' di chiedere la sospensione  delle  rate,
indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il
termine,  non  inferiore  a  trenta  giorni,  per  l'esercizio  della
facolta'  di  sospensione.  Qualora  la   banca   o   l'intermediario
finanziario non fornisca  tali  informazioni  nei  termini  e  con  i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31  dicembre  2018,  nelle
ipotesi previste dal primo periodo del citato comma  6  dell'articolo
14 del decreto-legge n. 244 del 2016,  ovvero  fino  al  31  dicembre
2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del  medesimo  comma
6, senza oneri  aggiuntivi  per  il  beneficiario  del  mutuo  o  del
finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data.  Entro  il
termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del  Governo
e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione  di
un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e
dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo  14,  comma  6,  del
decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. 
  23. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.
45, al  quarto  periodo,  le  parole:  «  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti  e  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  »  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «  con  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro  dell'economia  e
delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico ». 
  24.  Limitatamente   ai   soggetti   danneggiati   che   dichiarino
l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio
professionale o dell'azienda, ai sensi del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione
prevista dall'articolo 48, comma  2,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016,  n.  229,  come  prorogato  dall'articolo  14,  comma  2,   del
decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' differita alla
data del 31  maggio  2018.  Non  si  fa  luogo  al  rimborso  o  alla
restituzione delle somme gia' versate alla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  25. Le autorita' di regolazione di cui all'articolo  48,  comma  2,
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  con  propri
provvedimenti adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  disciplinano
le modalita' di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36  mesi
delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi  del  comma
24 nonche' del citato articolo 48 ed introducono agevolazioni,  anche
di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis del  medesimo  decreto-legge  n.  189  del
2016,  individuando  anche  le  modalita'  per  la  copertura   delle
agevolazioni  stesse  attraverso  specifiche  componenti  tariffarie,
facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. 
  26. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,  n.  45,
le parole: « dalla fine del periodo di sospensione » sono  sostituite
dalle seguenti: « dal 1° giugno 2018 ». 
  27. I Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, nel rispetto delle altre  condizioni  previste
dall'articolo 3-quater  del  decreto-legge  31  marzo  2005,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31  maggio  2005,  n.  88,
possono stipulare anche  con  altri  Comuni  appartenenti  a  Regioni
diverse convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire  a
convenzioni gia' in atto, anche se non posti in posizione di confine. 
  28. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, le parole: « diritti reali di  garanzia  »,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: « diritti reali di godimento ». 
  29. All'articolo 44, comma  2-bis,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, le parole: « per la durata di un anno » sono sostituite
dalle seguenti: « per la durata di due anni  »  ed  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: « Nei comuni di cui agli allegati 1,  2  e
2-bis  del  presente  decreto,  i  limiti  previsti   dal   comma   4
dell'articolo 79 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di  licenze  sono
aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate  a  96
ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ». 
  30. All'articolo 67-ter, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, le parole: « Dal 2021 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « Dal 2023 ». 
  31. All'articolo 11  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
  «9-bis.  Al  fine  di  garantire   un   celere   ripristino   della
funzionalita'  degli   immobili   adibiti   ad   uso   scolastico   e
universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009,  gli
interventi di riparazione e  ricostruzione  possono  essere  attuati,
fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di
rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando  per  l'affidamento  di
lavori, servizi e forniture le  procedure  di  cui  all'articolo  63,
commi 1 e 6, del medesimo codice di cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016,  n.  50.  Nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,
concorrenza  e  rotazione,  l'invito,  contenente  l'indicazione  dei
criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto,  sulla  base  del
progetto definitivo, ad almeno cinque  operatori  economici  iscritti
nell'elenco degli operatori economici di cui all'articolo  67-quater,
comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.  I  lavori  vengono
affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50. 
  9-ter. Per la  realizzazione  degli  interventi  di  riparazione  e
ricostruzione  degli   immobili   adibiti   ad   uso   scolastico   e
universitario, di  cui  al  comma  9-bis,  i  soggetti  attuatori  si
avvalgono del Provveditorato interregionale per  le  opere  pubbliche
per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna o di uno  degli  enti  iscritti
nell'elenco dei  soggetti  aggregatori  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno  2014,  n.  89,  istituito  presso  l'Autorita'
nazionale anticorruzione. 
  9-quater.  Agli  interventi  di  cui  al  comma  9-bis  si  applica
l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalita' e
gli interventi oggetto delle verifiche di cui al  precedente  periodo
sono  disciplinati  mediante  apposito  accordo  tra  il   presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione,  i  soggetti  attuatori,  il
citato Provveditorato per le opere  pubbliche  e  gli  enti  iscritti
nell'elenco dei  soggetti  aggregatori  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ». 
  32.  Dal    maggio  2018,  gli   Uffici   territoriali   per   la
ricostruzione  costituiti  dai  comuni  ai  sensi   dell'articolo   3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013  del
23  marzo  2012  e  del  decreto  del  Commissario  delegato  per  la
ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno
2012 sono soppressi.  E'  altresi'  soppresso  il  Comitato  di  Area
omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del  Commissario  delegato
per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29
giugno 2012. Tutte le competenze affidate  agli  Uffici  territoriali
per la  ricostruzione  ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto  del
Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della  Regione
Abruzzo n.  131  del  29  giugno  2012  sono  trasferite  all'Ufficio
speciale per la  ricostruzione  dei  comuni  del  cratere,  istituito
dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Il personale in servizio, alla data del 1° maggio  2018,  presso  gli
Uffici  territoriali  per  la  ricostruzione,  assegnato  alle   aree
omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attivita'  di  competenza
dei soppressi Uffici  territoriali  per  la  ricostruzione  sotto  la
direzione e il  coordinamento  esclusivi  del  titolare  dell'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria
determinazione  provvede  anche  alla  sistemazione   logistica   del
suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio
2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assunto  a
tempo determinato dai comuni, e' trasferito agli stessi comuni fino a
scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli
Uffici territoriali per la ricostruzione,  il  titolare  dell'Ufficio
speciale adotta,  esercitando  il  potere  di  coordinamento  di  cui
all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di
garantire lo svolgimento delle attivita' di competenza  degli  Uffici
territoriali per  la  ricostruzione  e  gestire  con  gradualita'  il
processo di soppressione di detti Uffici. L'Ufficio speciale  per  la
ricostruzione dei comuni del cratere puo',  tramite  convenzioni  con
comuni, aprire sportelli in una o piu' sedi degli Uffici territoriali
per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o  in  parte  i
compiti gia' di competenza degli Uffici territoriali medesimi. 
  33. E' istituita una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli
esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, in cui  confluisce  l'elenco  degli  operatori
economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9,  del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134. Alla sezione speciale si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni  generali  che   regolano   l'Anagrafe
antimafia degli esecutori  di  cui  all'articolo  30,  comma  6,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229.  La  tenuta  della  sezione
speciale con i relativi adempimenti e'  affidata  alla  Struttura  di
missione di cui  all'articolo  30,  comma  1,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229. 
  34. All'articolo 1, comma 492, lettera 0a), della legge 11 dicembre
2016, n. 232, dopo le parole: « individuati ai sensi » sono  inserite
le seguenti: « dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
». 
  35.  Il  termine  di  cui  all'articolo  67-ter,   comma   3,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse
umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unita', assegnata
a ciascuno degli Uffici speciali  per  la  ricostruzione  di  cui  al
medesimo articolo 67-ter, comma 2,  e'  prorogato  fino  31  dicembre
2020. 
  36. I contratti a tempo determinato stipulati con il  personale  in
servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato
all'esito della procedura comparativa pubblica, di  cui  alle  Intese
sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la  citta'  dell'Aquila,
del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale  per  i
comuni  del  cratere,  del  9-10  agosto  2012,  stipulate  ai  sensi
dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
possono essere prorogati fino al  31  dicembre  2020,  alle  medesime
condizioni giuridiche ed economiche, anche  in  deroga  alla  vigente
normativa in materia di vincoli alle assunzioni a  tempo  determinato
presso le  amministrazioni  pubbliche.  Alle  proroghe  dei  suddetti
contratti, eseguite in deroga alla legge,  non  sono  applicabili  le
sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa  la  sanzione
della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. 
  37. Agli oneri derivanti dall'applicazione  delle  disposizioni  di
cui ai commi 35 e 36,  quantificati  nel  limite  di  spesa  di  euro
2.320.000, comprensivo  del  trattamento  economico  previsto  per  i
titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo  67-ter,  comma
3,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno  degli
anni 2019  e  2020,  si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle  somme
stanziate dalla tabella E della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
recante  il  rifinanziamento  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo  7-bis  del  decreto-legge  26  aprile  2013,   n.   43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2013,  n.  71,
nell'ambito della  quota  destinata  dal  CIPE  al  finanziamento  di
servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma
437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di  completare  le  attivita'
finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale  e
occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6  aprile  2009,  i
comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o  rinnovare,
alle  medesime  condizioni  giuridiche  ed  economiche,  i  contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3771  del  19  maggio  2009,  e  successive
modificazioni, in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli
alle  assunzioni  a  tempo  determinato  presso  le   amministrazioni
pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti
in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste  dalla
normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione  del
contratto   a   tempo    indeterminato.    Agli    oneri    derivanti
dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla base  delle
esigenze  effettive  documentate  dalle  amministrazioni  centrali  e
locali istituzionalmente preposte all'attivita' della  ricostruzione,
nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e  di
euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna  annualita',  si
provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate  dalla  tabella  E
della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  nell'ambito  della  quota
destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di  natura  tecnica  e
assistenza qualificata. 
  39. L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9  febbraio  2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.
45, e' abrogato. 
  40. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo  2,
lettera A), del decreto del Ministro dei  lavori  pubblici  2  aprile
1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del piano di  ricostruzione  di
cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28  aprile  2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,  n.
77, i comuni del cratere del sisma  del  2009,  diversi  dall'Aquila,
possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e
complementari  agli  interventi  di  ricostruzione  pubblica,  ove  i
suddetti interventi non siano stati gia' eseguiti,  finalizzati  alla
riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa
in sicurezza del  territorio  e  delle  cavita'  danneggiate  o  rese
instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti  delle
infrastrutture di servizi. Il programma di interventi e'  predisposto
e adottato dai comuni entro centoventi giorni dalla data  di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  in
coerenza con i piani di  ricostruzione  approvati.  Il  programma  di
interventi e' sottoposto alla verifica dell'Ufficio speciale  per  la
ricostruzione dei comuni del cratere  per  il  parere  di  congruita'
tecnico-economica.  Gli  interventi   approvati   sono   oggetto   di
programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del  decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse  destinate
alla ricostruzione.  L'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  dei
comuni del cratere dispone, con propria determinazione, i criteri per
la valutazione  della  connessione  e  della  complementarieta'  agli
interventi di ricostruzione pubblica. 
  41. Gli assegnatari di alloggi di societa' cooperativa a proprieta'
indivisa situati nei territori individuati ai sensi  dell'articolo  1
del  decreto-legge  28  aprile   2009,   n.   39,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,  adibiti  ad
abitazione principale alla data del 6 aprile  2009,  che  hanno  gia'
beneficiato del contributo per l'acquisto di  abitazione  equivalente
di cui all'articolo 3  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  e
all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio
dei ministri n. 3790 del 9 luglio  2009,  sono  tenuti  a  cedere  al
comune i diritti inerenti la partecipazione  alla  ricostruzione  del
complesso   edilizio   della   cooperativa.    Restano    a    carico
dell'assegnatario tutte  le  obbligazioni  passive  inerenti  la  sua
qualita' di socio. Alla completa ricostruzione del complesso edilizio
la proprieta' della quota passa al comune. 
  42. Per i titolari di contratti stipulati  ai  sensi  dell'articolo
3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   le
amministrazioni presso  cui  gli  stessi  abbiano  prestato  la  loro
attivita' possono bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il
piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  ferma  restando  la
garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della
relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali  riservate,  in
misura non superiore al 50 per cento dei posti messi a  concorso,  al
suddetto personale non dirigenziale che  possegga  tutti  i  seguenti
requisiti: 
  a) risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile  stipulato
ai sensi del citato articolo 3-bis,  comma  8,  del  decreto-legge  6
luglio  2012,  n.  95,  presso  l'amministrazione  che  bandisce   il
concorso; 
  b)  in  forza  di  uno  o  piu'  contratti   stipulati   ai   sensi
dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
abbia prestato, alla data del  31  dicembre  2017,  almeno  tre  anni
continuativi di attivita' presso l'amministrazione  che  bandisce  il
concorso. 
  43. A far  data  dal  2  gennaio  2019,  il  perimetro  dei  comuni
dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20  e  29  maggio  2012  ed
interessati dalla proroga dello stato di emergenza e  della  relativa
normativa emergenziale, precedentemente individuato dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze    giugno  2012,  richiamato
dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  e  integrato
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'
cosi'  ridotto:  Bastiglia,  Bomporto,  Bondeno,  Camposanto,  Carpi,
Cavezzo,  Cento,  Concordia  sulla  Secchia,  Crevalcore,   Fabbrico,
Ferrara,  Finale  Emilia,  Galliera,  Guastalla,  Luzzara,   Medolla,
Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino,
Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San
Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.
I Presidenti delle regioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1°  agosto  2012,  n.  122,  in  qualita'  di  Commissari
delegati,  possono  procedere   con   propria   ordinanza,   valutato
l'effettivo avanzamento dell'opera di  ricostruzione,  a  ridurre  il
perimetro  dei  comuni  interessati  dalla  proroga  dello  stato  di
emergenza e della relativa normativa emergenziale. 
  44. Il termine di scadenza dello  stato  di  emergenza  conseguente
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  e'  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di  garantire  la  continuita'
delle  procedure  connesse  all'attivita'  di   ricostruzione.   Alle
conseguenti attivita' e alle relative  spese  si  fa  fronte  con  le
risorse previste a legislazione vigente.    
 

*****OMISSIS*****

 

 

                               Art. 3 
                  Estensione Split payment a tutte 
                 le societa' controllate dalla P.A. 
  1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  anche  alle
operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 
  0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese
le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; 
  0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di  cui  al
comma 1 per una percentuale complessiva del fondo  di  dotazione  non
inferiore al 70 per cento; 
  a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo  comma,
n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dai Ministeri; 
  b) societa' controllate direttamente  o  indirettamente,  ai  sensi
dell'articolo 2359,  primo  comma,  n.  1),  del  codice  civile,  da
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e  societa'  di
cui alle lettere 0a), 0b), a) e c); 
  c)  societa'  partecipate,  per  una  percentuale  complessiva  del
capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni  pubbliche
di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a),  0b),
a) e b); 
  d) societa' quotate  inserite  nell'indice  FTSE  MIB  della  Borsa
italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore  aggiunto;
con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di  cui  al
comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo di  riferimento
per il mercato azionario. ». 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro  quarantacinque  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono stabilite le  modalita'  di  attuazione  delle
norme di cui al comma 1. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere  dal
1º gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali e' emessa
fattura a partire dalla medesima data. 

 

 

                                 Art. 4 
          Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari 
                     e in materia di audiovisivo 
  1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
     0a) al comma 1, le  parole:  «  alle  imprese  e  ai  lavoratori
autonomi »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  alle  imprese,  ai
lavoratori autonomi e agli enti non commerciali » e dopo le parole: «
quotidiana e periodica » sono inserite le seguenti: « anche  on  line
»;    
    a) il primo, secondo e terzo periodo del comma 3 sono  sostituiti
dai seguenti: « Per la concessione del credito di imposta di  cui  al
comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di  euro  per  l'anno
2018, che costituisce  tetto  di  spesa.  Agli  oneri  derivanti  dal
periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno  2018,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo  1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del  Fondo
e' da imputare per 50 milioni di  euro  sulla  quota  spettante  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e  per  12,5  milioni  di  euro
sulla quota spettante  al  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Le
risorse destinate al riconoscimento del  credito  d'imposta  medesimo
sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  sono  trasferite  nella
contabilita' speciale n. 1778  "Agenzia  delle  entrate  -  fondi  di
bilancio"  per  le  necessarie  regolazioni  contabili.  Agli   oneri
derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede  mediante  utilizzo
delle  risorse  del  Fondo  per   il   pluralismo   e   l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198. »; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della
prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di  euro,
a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio  dei
ministri  dello  stanziamento  relativo   all'annualita'   2018,   e'
destinata al  riconoscimento  del  credito  d'imposta  esclusivamente
sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa  quotidiana
e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno
2017 al 31 dicembre 2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1
per  cento  l'ammontare  degli  analoghi  investimenti   pubblicitari
effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi  di  informazione
nel corrispondente periodo dell'anno 2016.». 
  2. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2013, n. 112, la
lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) legge 12 novembre  2016,
n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo";  »  e  la
lettera e) e' soppressa. 
 
 
                               Art. 5 
       Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018 
  1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) alla lettera a), le  parole  «  e'  incrementata  di  1,5  punti
percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti  percentuali
a decorrere dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle  seguenti:  «
e' incrementata di 1,14 punti percentuali dal 1° gennaio  2018  e  di
ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019»; 
  2) alla lettera c), le parole « 350 milioni di euro per l'anno 2019
e ciascuno degli anni successivi; » sono sostituite dalle seguenti: «
10 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno
degli anni successivi ». 
 
 
                             *****OMISSIS*****

 

                             Art. 5-septies
Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per  l'emersione
                   di redditi prodotti all'estero 
  1. Le attivita' depositate e le somme detenute su conti correnti  e
sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, in violazione  degli
obblighi di  dichiarazione  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da soggetti fiscalmente  residenti
in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti  all'estero,
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti  all'estero  (AIRE)  o
che  hanno  prestato  la  propria   attivita'   lavorativa   in   via
continuativa all'estero in zona di frontiera o  in  Paesi  limitrofi,
derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma
1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi
prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento  del  valore
delle attivita' e della giacenza al 31  dicembre  2016  a  titolo  di
imposte, sanzioni e interessi. 
  2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme  ed
alle attivita' derivanti dalla  vendita  di  beni  immobili  detenuti
nello Stato estero di prestazione della propria attivita'  lavorativa
in via continuativa. 
  3. L'istanza di regolarizzazione puo' essere trasmessa fino  al  31
luglio  2018  e  gli  autori  delle  violazioni  possono   provvedere
spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di  quanto  dovuto
entro il 30  settembre  2018,  senza  avvalersi  della  compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, e successive modificazioni. Il versamento puo' essere  ripartito
in tre rate mensili consecutive di  pari  importo;  in  tal  caso  il
pagamento della  prima  rata  deve  essere  effettuato  entro  il  30
settembre   2018.   Il    perfezionamento    della    procedura    di
regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto  dovuto
in un'unica soluzione o dell'ultima rata. 
  4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27  luglio  2000,  n.
212, i termini di cui all'articolo  43  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  all'articolo  57  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati  al
30 giugno 2020 limitatamente alle  somme  e  alle  attivita'  oggetto
della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo. 
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
emanate le ulteriori disposizioni necessarie per  l'attuazione  delle
norme di cui ai commi precedenti. 
  6. Il presente articolo non si applica alle attivita' ed alle somme
gia' oggetto di  collaborazione  volontaria  di  cui  alla  legge  15
dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n.  153,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n.  187.
Non si da' luogo al rimborso delle somme gia' versate.    

 

                            *****OMISSIS*****

 

                               Art. 11-bis 
Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,
  in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa 
  1. All'articolo 36  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo
il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
  « 1-ter. Tutti gli atti di natura  fiscale  di  cui  agli  articoli
230-bis, da 2498 a 2506 e  2556  del  codice  civile  possono  essere
sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della  normativa  anche
regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici
».    

 

 

                            *****OMISSIS*****

 

                                 Art. 13 
             Norme in materia di trasparenza societaria 
  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 120: 
      1) dopo il  comma  4,  e'  aggiunto  il  seguente:  "4-bis.  In
occasione dell'acquisto di una partecipazione  in  emittenti  quotati
pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25  per
cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106,
comma 1-bis, il soggetto che effettua  le  comunicazioni  di  cui  ai
commi  2  e  seguenti  del  presente  articolo  deve  dichiarare  gli
obiettivi che ha intenzione di perseguire  nel  corso  dei  sei  mesi
successivi.   Nella   dichiarazione   sono    indicati    sotto    la
responsabilita' del dichiarante: 
  a) i modi di finanziamento dell'acquisizione; 
  b) se agisce solo o in concerto; 
  c) se intende fermare i suoi  acquisti  o  proseguirli  nonche'  se
intende acquisire il controllo dell'emittente o  comunque  esercitare
un'influenza sulla gestione  della  societa'  e,  in  tali  casi,  la
strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera; 
  d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e  patti
parasociali di cui e' parte; 
  e) se intende proporre l'integrazione  o  la  revoca  degli  organi
amministrativi o di controllo dell'emittente. 
     La CONSOB puo' individuare con proprio regolamento i casi in cui
la  suddetta  dichiarazione  non  e'  dovuta,  tenendo  conto   delle
caratteristiche del soggetto che effettua la  dichiarazione  o  della
societa' di cui sono state acquistate le azioni. 
  La dichiarazione e' trasmessa  alla  societa'  di  cui  sono  state
acquistate  le  azioni  e  alla  CONSOB,  nonche'   e'   oggetto   di
comunicazione al pubblico secondo le modalita' e i termini  stabiliti
con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione  del  comma  4,
lettere c) e d).    
  Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185,  se  nel
termine  di  sei  mesi  dalla   comunicazione   della   dichiarazione
intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base  di  circostanze
oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve  essere
senza ritardo indirizzata alla societa' e alla CONSOB e portata  alla
conoscenza del pubblico  secondo  le  medesime  modalita'.  La  nuova
dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei  mesi  citato
nel primo periodo del presente comma. »; 
      2) al comma 5, dopo le parole « le comunicazioni  previste  dal
comma 2 » sono aggiunte le seguenti: « o  la  dichiarazione  prevista
dal comma 4-bis »; 
    b) all'articolo 193, comma 2, le parole «  rispettivamente  dagli
articoli 120, commi 2, 2-bis e 4 » sono sostituite dalle seguenti:  «
rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis ». 
     1-bis. All'articolo 10, comma 7, della legge 29  dicembre  1993,
n. 580, le parole: « e possono essere rinnovati per una sola volta  »
sono sostituite dalle seguenti: « e possono essere rinnovati per  due
volte ». 
  1-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte  della  CONSOB
dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui al  comma
3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3  agosto  2017,  n.  129,
sono adottate entro il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni  di
cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,
sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo  unico
dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere,  a
decorrere dal 1° dicembre 2018.    

 

                            *****OMISSIS*****

 

                          Art. 19-quaterdecies

Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31  dicembre  2012,  n.

  247, in materia di equo compenso per le  prestazioni  professionali

  degli avvocati

  1. Dopo l'articolo 13 della legge 31  dicembre  2012,  n.  247,  e'

inserito il seguente:

  «Art. 13-bis. (Equo  compenso  e  clausole  vessatorie).  -  1.  Il

compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali

regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo  svolgimento,  anche  in

forma associata o societaria, delle attivita' di cui all'articolo  2,

commi 5  e  6,  primo  periodo,  in  favore  di  imprese  bancarie  e

assicurative, nonche' di imprese non rientranti nelle categorie delle

microimprese o delle piccole o medie  imprese,  come  definite  nella

raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,  e'

disciplinato  dalle   disposizioni   del   presente   articolo,   con

riferimento ai  casi  in  cui  le  convenzioni  sono  unilateralmente

predisposte dalle predette imprese.

  2. Ai fini del presente articolo, si  considera  equo  il  compenso

determinato nelle convenzioni  di  cui  al  comma  1  quando  risulta

proporzionato alla quantita'  e  alla  qualita'  del  lavoro  svolto,

nonche' al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale,

tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto

del Ministro della giustizia  adottato  ai  sensi  dell'articolo  13,

comma 6.

  3. Le convenzioni di cui al comma 1  si  presumono  unilateralmente

predisposte dalle imprese  di  cui  al  medesimo  comma  salva  prova

contraria.

  4. Ai fini del  presente  articolo  si  considerano  vessatorie  le

clausole  contenute  nelle  convenzioni  di  cui  al  comma   1   che

determinano,  anche  in  ragione  della  non  equita'  del   compenso

pattuito,  un  significativo   squilibrio   contrattuale   a   carico

dell'avvocato.

  5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano  state

oggetto di specifica  trattativa  e  approvazione,  le  clausole  che

consistono:

  a)  nella  riserva  al  cliente  della   facolta'   di   modificare

unilateralmente le condizioni del contratto;

  b) nell'attribuzione al cliente  della  facolta'  di  rifiutare  la

stipulazione  in  forma  scritta  degli   elementi   essenziali   del

contratto;

  c)  nell'attribuzione  al  cliente  della  facolta'  di  pretendere

prestazioni  aggiuntive  che  l'avvocato  deve  eseguire   a   titolo

gratuito;

  d) nell'anticipazione  delle  spese  della  controversia  a  carico

dell'avvocato;

  e) nella previsione  di  clausole  che  impongono  all'avvocato  la

rinuncia  al  rimborso  delle  spese   direttamente   connesse   alla

prestazione dell'attivita' professionale oggetto della convenzione;

  f) nella previsione di termini di pagamento  superiori  a  sessanta

giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o

di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

  g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese  di

lite in favore del cliente, all'avvocato  sia  riconosciuto  solo  il

minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in  cui  le

spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte  o

recuperate dalla parte;

  h)  nella  previsione  che,  in  ipotesi   di   nuova   convenzione

sostitutiva  di  altra  precedentemente  stipulata  con  il  medesimo

cliente, la nuova disciplina sui compensi si  applichi,  se  comporta

compensi inferiori a quelli previsti  nella  precedente  convenzione,

anche agli incarichi pendenti o,  comunque,  non  ancora  definiti  o

fatturati;

  i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e  la

consulenza  in  materia  contrattuale  spetti  soltanto  in  caso  di

sottoscrizione del contratto.

  6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c),  si  considerano

vessatorie  anche  qualora  siano  state  oggetto  di  trattativa   e

approvazione.

  7.  Non  costituiscono  prova   della   specifica   trattativa   ed

approvazione di cui al  comma  5  le  dichiarazioni  contenute  nelle

convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento  delle

trattative senza specifica indicazione delle modalita' con  le  quali

le medesime sono state svolte.

  8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5  e  6

sono nulle, mentre il  contratto  rimane  valido  per  il  resto.  La

nullita' opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

  9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullita' di una o piu'

clausole delle convenzioni di cui al comma 1 e' proposta, a  pena  di

decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle

convenzioni medesime.

  10. Il  giudice,  accertate  la  non  equita'  del  compenso  e  la

vessatorieta' di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente

articolo, dichiara la nullita' della clausola e determina il compenso

dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di

cui al  decreto  del  Ministro  della  giustizia  adottato  ai  sensi

dell'articolo 13, comma 6.

  11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni

di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile ».

  2. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  13-bis  della  legge  31

dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente  articolo,

si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese  dai

professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio  2017,  n.

81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini  di

cui al comma 10  del  predetto  articolo  13-bis  sono  definiti  dai

decreti  ministeriali  adottati  ai   sensi   dell'articolo   9   del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

  3. La pubblica  amministrazione,  in  attuazione  dei  principi  di

trasparenza, buon andamento ed  efficacia  delle  proprie  attivita',

garantisce  il  principio  dell'equo  compenso  in   relazione   alle

prestazioni  rese  dai  professionisti  in  esecuzione  di  incarichi

conferiti  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di

conversione del presente decreto.

  4. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.    

 

*****OMISSIS*****

 

FINE TESTO